Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9851 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22369/2008 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati COMPARONE Tommaso e CENTORE CIRO, giusta procura alle liti

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato

DI MAIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati PACE Luigi

e BERTOCCHI ALESSANDRA, giusta Delib. Giunta Comunale 3 settembre

2008, n. 87 e giusta procura alle liti a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2007 del TRIBUNALE DI LA SPEZIA – SEZIONE

DISTACCATA DI SARZANA del 10/7/07, depositata l’11/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di La Spezia con sentenza dell’11 agosto 2007 rigettava l’appello proposto da B.W. avverso il comune di Bolano, per la riforma della sentenza resa il 21 luglio 2006 dal giudice di pace di Sarzana, con la quale era stata respinta un’opposizione a sanzione amministrativa per eccesso di velocità.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 luglio 2008, al quale il comune ha resistito con controricorso, svolgendo anche ricorso incidentale.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. I ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

Tre le censure, tutte da ritenere manifestamente infondate: con la prima si chiede di affermare l’illegittimità della sanzione per mancanza di taratura dell’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento. Come rilevato dal relatore, una consolidatissima giurisprudenza di questa Corte (valga il rinvio a Cass. 29333/09 e 23978/07, che hanno scrutinato ogni argomento in materia) ha negato che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, come previsto dall’art. 142 C.d.S., debbano essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie.

Nel secondo motivo, presentato sotto la rubrica “omessa insufficiente contraddittoria motivazione – violazione diritto di difesa” vengono assemblate dal ricorrente numerose doglianze, che si estrinsecano in due ermetici quesiti, confezionati in modo ellittico e carente dei requisiti fissati dalle Sezioni Unite della Corte nell’interpretare l’art. 366 bis c.p.c.. Si chiede infatti di stabilire “se la mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio viola il diritto di difesa del ricorrente non potendo avere questi i requisiti essenziali per esaminarlo e dedurre adeguatamente in ricorso”. Il quesito è incomprensibile (non specifica neppure la materia disciplinata dal decreto prefettizio) se non si fa ricorso alla lettura del motivo; non assolve quindi la funzione di sintesi che gli è propria. Inoltre esso non è congruo con la fattispecie:

vi si lamenta la mancanza indicazione del decreto prefettizio che consente l’uso di apparecchi di rilevamento a distanza della velocità, in assenza degli operatori, situazione diversa da quella verificatasi nel caso in esame. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che gli agenti accertatori erano presenti sul luogo e che nel verbale di contestazione era specificata la ragione che rendeva ammissibile la contestazione differita dell’infrazione. Non poteva quindi sussistere la violazione del diritto di difesa lamentata. Per contestare tale asserzione, il ricorso avrebbe dovuto denunciare erronea valutazione delle risultanze di causa e testualmente riportare in ricorso il verbale e gli altri atti dai quali desumere l’omessa considerazione di tali risultanze. Per contro, pur affermando che nel verbale di causa non erano stati indicati i motivi della omessa contestazione immediata, il ricorrente viola il principio di autosufficienza del ricorso trascurando di riportare il contenuto del verbale, al quale la Corte non ha accesso in relazione ai vizi di motivazione o dì violazione di legge. Inoltre omette di indicare specificamente il fatto controverso; in proposito le Sezioni Unite (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) hanno chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere a pena di inammissibilità un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Il terzo quesito chiede “se la strada comunale (OMISSIS) poteva ritenersi coperta dal decreto prefettizio inerente la SS (OMISSIS)”. Solo dalla lettura del motivo par di comprendere (il che rivela insuperabilmente la inammissibilità del motivo) che la doglianza attiene alla mancata informazione agli automobilisti circa la presenza di apparecchi per il controllo elettronico della velocità. La questione risulta inammissibile, come ha rilevato il giudice relatore, anche perchè nuova, non risultando dalla sentenza impugnata che sia stata oggetto del giudizio di merito, senza che l’istante abbia dedotto e dimostrato l’omessa pronuncia. Anche il ricorso incidentale merita il rigetto. Il comune di Bolano lamenta un vizio in procedendo, nonchè omessa motivazione, per denunciare che il giudice di appello non abbia pronunciato sulla inammissibilità dell’appello proposto dal B., asseritamente viziato dalla mancanza di specificità dei motivi di gravame. Come già rilevato nella relazione comunicata alle parti ex art. 380 bis c.p.c., il rilievo è infondato, atteso che la Corte, esaminando i motivi di appello, ha implicitamente ma inequivocabilmente disatteso l’eccezione, che aveva ben presente, poichè ne riferisce a pag. 3 della sentenza. L’errore procedimentale, peraltro denunciato con quesito formulato inammissibilmente in forma di interpello alla Corte di Cassazione sull’esistenza di un errore della sentenza (S.U. n. 2658/08) per non aver dichiarato inammissibile l’appello, è dunque insussistente. Quanto al vizio di motivazione, trattasi di doglianza incompatibile con la precedente (Cass 15882/07), giacchè o si afferma la omessa pronuncia o si sostiene che decisione vi è stata, ma senza motivazione (v. Cass 12952/07). Parte ricorrente ha scelto inequivocabilmente la prima via; peraltro in riferimento al secondo vizio, ha omesso di specificare il fatto controverso, cioè di sintetizzare le circostanze relative alla decisione viziata.

Il rigetto di entrambi i ricorsi impone la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riuniti il ricorso principale e quello incidentale, li rigetta. Spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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