Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9851 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9851 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 11269-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, “VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SALVADORI LUCIANO;
– intimato –

Data pubblicazione: 14/05/2015

avverso la sentenza n. 251/10/2014 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE – Sezione Staccata di LIVORNO
dell’11.12.2013, depoitata l’11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei
confronti di Luciano Salvadori, per la cassazione della sentenza,
indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana-Sezione staccata di Livorno, confermando la sentenza di
primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal
contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di
lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo all’esodo; domanda
basata sul contrasto -accertato con sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’art.19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di
rimborso era tempestiva in quanto proposta nel termine di 48 mesi
dalla pubblicazione dell’ordinanza n.16 del 12.4.2008 con la quale la
Corte di Giustizia Europea aveva definitivamente riconosciuto la piena
parità dei sessi in ordine alla questione oggetto di controversia.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione.
1.Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la
falsa applicazione dell’art.38 d.p.r.602/73, in relazione all’art.360, I
comma, n.3 c.p.c., laddove la CTR ha affermato che, anteriormente alla
pronuncia della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe potuto
esercitare il proprio diritto.

Ric. 2014 n. 11269 sez. MT – ud. 16-04-2015
-2-

Svolgimento del processo

2.11 ricorso è fondato. La questione di diritto proposta dalla
presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio, condiviso
dal Collegio, che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata
incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di

normativa tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r.
n.602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la
presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento
dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento
comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra
il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una
causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche.
3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va,
pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la controversia può essere, ai sensi dell’art.384 c.p.c., decisa nel
merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso il
silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute irpef
effettuate dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo.
4.La natura della controversia e la recente soluzione dei
pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione tra
le parti delle spese processuali dei gradi di merito e la pronuncia di
irripetibilità di quelle di questo grado.

P.Q.M.

Ric. 2014 n. 11269 sez. MT – ud. 16-04-2015
-3-

Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal
contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di
rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro in sede di
definizione anticipata del rapporto di lavoro a titolo di incentivo

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito
e dichiara irripetibili quelle del grado di legittimità.
Così deciso in Roma il 16.4.2015.

all’esodo.

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