Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9851 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27057-2019 R.G. proposto da:

L.P., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Roberto MAIORANA ed elettivamente

domiciliata in Roma, al viale Angelico, n. 38, presso lo studio

legale degli avv.ti Roberto MAIORANA e Luciano GIANNINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4633/07/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La contribuente L.P. ricorre con due motivi, cui replica la sola Agenzia delle entrate rimanendo intimata l’agente della riscossione, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento della cartella recante l’iscrizione a ruolo dell’imposta di registro e dell’INVIM dovuta per l’anno 2002, pronunciando in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 25928 del 2016, rigettava l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica della cartella, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione del credito erariale, e sostenendo che “l’invocato condono non ha inciso sulla pretesa tributaria”, fatta eccezione per lo scomputo dell’importo di 7.145,18 Euro già versato dalla contribuente, in quanto, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, era già intervenuta la sentenza della CTP di Roma passata in giudicato.

La ricorrente ha depositato memoria con cui preliminarmente ha chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate – Riscossione non essendo andato a buon fine quella tentata in data 3 settembre 2019 ed ha eccepito l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle entrate perchè mai notificatole.

L’istanza non può essere accolta in quanto gravava sulla parte ricorrente l’onere di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio, senza necessità di chiedere l’autorizzazione del giudice. A tale ultimo riguardo deve ricordarsi il principio giurisprudenziale in base al quale, “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, nella specie neppure dedotti (principio affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 20700 del 2018).

da quanto detto consegue l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione.

L’eccezione proposta dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle entrate perchè mai notificatole, è, invece, infondata in quanto lo stesso risulta essere stato regolarmente e tempestivamente notificato alla parte ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 14/10/2019, ovvero nel termine di cui all’art. 370 c.p.c. decorrente dalla notifica del ricorso, nella specie effettuata in data 09/09/2019, e agli atti vi è la ricevuta di consegna del messaggio nella casella di destinazione.

Venendo al merito, con i motivi di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata sia con riferimento alla statuizione relativa alla regolarità della notifica della cartella di pagamento (sostenendo che la CTR aveva omesso di motivare e comunque non aveva sufficientemente motivato sull’idoneità del pagamento dell’importo di 7.145,18 Euro ad estinguere la pretesa tributaria), sia con riferimento alla ritenuta inoperatività del condono.

I motivi sono entrambi inammissibili perchè il vizio di motivazione viene prospettato in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione vigente al momento della proposizione del presente ricorso, ovvero in quella introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, che impone al ricorrente in cassazione la specifica indicazione del fatto storico decisivo per il giudizio, pretermesso nella valutazione giudiziale, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass. n. 7472 del 2017; Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Invece, nel caso di specie la ricorrente si è limitata a sostenere l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento ad entrambi i profili dedotti, ma anche ove, con notevole sforzo ermeneutico, si potessero recuperare i motivi in ragione delle argomentazioni svolte nel ricorso (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419), gli stessi non si sottrarrebbero al vizio di inammissibilità per difetto di autosufficienza, avendo la ricorrente del tutto trascurato di riprodurre nel ricorso o di allegare allo stesso, nonostante la diversa indicazione apposta nell’indice redatto in calce allo stesso (pag. 19), i documenti cui ha fatto riferimento nei motivi (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018, per il primo motivo).

In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate costituita in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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