Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9850 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 17521/2018 R.G. proposto da:

Curatela del fallimento “(OMISSIS) s.p.a.”, in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo Uppi, domiciliato,

ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

V.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Morichi e

Caterina Soricetti, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

comma 2, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 660 della Corte d’appello di Ancona depositata

il 28 maggio 2018.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare (n. 245/2003 R.G. Es. Imm.) promossa, innanzi al Tribunale di Ancona, dalla Curatela del fallimento “(OMISSIS) s.p.a.” nei confronti di P.P., avente ad oggetto la quota di un mezzo indiviso di un immobile in comproprietà con il marito V.L., il giudice dell’esecuzione disponeva procedersi – ai sensi dell’art. 600 c.p.c., comma 2 e dell’art. 181 disp. att. c.p.c. – al giudizio incidentale di divisione “endoesecutiva”, con conseguente sospensione automatica del processo espropriativo.

Il Tribunale di Ancora, con sentenza non definitiva del 29 giugno 2009, accertava la non comoda divisibilità dei beni, dichiarava lo scioglimento della comunione e rimetteva sul ruolo la causa per procedere alle operazioni di vendita del bene.

Il V. impugnava la decisione, ma il gravame veniva respinto dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza fatta oggetto di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile.

Il 2 agosto 2016, V. depositava istanza di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti, deducendo che la stessa non era stata tempestivamente riassunta dalla Curatela fallimentare nel termine di sei mesi dalla conclusione del giudizio di divisione. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza sul presupposto che il giudizio di divisione non fosse ancora terminato.

Avverso tale ordinanza, il V. proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c., comma 3, che il Tribunale in composizione collegiale respingeva.

La sentenza veniva appellata in via principale dal V. e in via incidentale dalla Curatela fallimentare. La Corte d’appello di Ancora accoglieva l’appello principale, rigettava l’appello incidentale e dichiarava l’estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento e dell’atto di citazione relativo al giudizio di divisione.

In particolare, secondo la Corte d’appello la sentenza del Tribunale di Ancora, che aveva dichiarato lo scioglimento della comunione, aveva concluso il giudizio di divisione per cui, dovendo le attività di vendita dell’immobile svolgersi in sede esecutiva e non nell’ambito del giudizio divisionale, da quella pronuncia iniziava a decorrere il termine entro il quale riassumere la procedura di espropriazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 601, 627 e 630 c.p.c.; termine che, nel caso di specie, la corte territoriale accertava come ampiamente decorso.

La Curatela del fallimento “(OMISSIS) s.p.a.” ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a due motivi. V.L. ha resistito con controricorso, ha proposto ricorso incidentale, basato su un unico motivo, ed ha depositato memorie difensive.

Il ricorso sottopone all’attenzione della Corte la questione della decorrenza del termine entro deve essere riassunta la procedura di espropriazione immobiliare sospesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 601, 627 e 630 c.p.c..

Si tratta di una questione di diritto particolare rilevanza, in considerazione anche del carattere di relativa novità.

Ricorrono quindi le condizioni per disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo consigliere anziano del collegio, per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a), (decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020).

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA