Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9850 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26574-2019 R.G. proposto da:

AGRICOLA SAN GIORGIO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, avv. Graziano BAGNOLI, che la rappresenta e difende di

persona ex art. 86 c.p.c., presso il cui studio legale, sito in

Roma, alla via Giovanni Paisiello, n. 15, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 305/11/2019 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 28/01/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia vertente sull’impugnazione di un avviso di liquidazione di una maggiore imposta di registro che l’amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti dell’Agricola San Giorgio s.r.l. a seguito dell’accertata decadenza della stessa dall’agevolazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, usufruito al momento della registrazione dell’atto di acquisto di un immobile in esenzione di IVA, D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 10, comma 1, n. 8-bis, per non aver rivenduto l’immobile, acquistato nel novembre del 2009, nel triennio dalla data di acquisto, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio rigettava l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo insussistente nel caso di specie la causa di forza maggiore dedotta dalla contribuente con riferimento alla stagnazione del mercato immobiliare;

– avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 1, comma 1, sesto periodo, ratione temporis vigente, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, che pur avevano riconosciuto che la stagnazione del marcato immobiliare potesse costituire causa di forza maggiore, ne hanno escluso la sussistenza all’epoca dei fatti, mentre invece “quando l’immobile è stato acquistato”, nell’anno 2009, “il mercato immobiliare era ancora attivo e produttivo”.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, sostenendo l’inapplicabilità delle sanzioni “in quanto l’inosservanza del termine non è dipesa da sua volontà, colpa o dolo, ma da oggettive condizioni esterne, e non ha leso il principio di buona fede e della corretta relazione tra fisco e contribuente”.

3. Con il terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata non avendo i giudici di appello “considerato l’attività istruttoria svolta” ed affermato che la società contribuente sarebbe stata a conoscenza della crisi del mercato immobiliare, che costituiva causa di forza maggiore, che era circostanza invece smentita dalle statistiche del settore.

4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente involgendo la questione della sussistenza nel caso di specie di una causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata rivendita dell’immobile acquistato dalla società contribuente nel triennio successivo al suo acquisto, sono inammissibili.

5. Invero, la sentenza di appello non si è discostata dalla nozione generalmente accolta di forza maggiore, ovvero di una situazione sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto, costituito da un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, dalla inevitabilità e dall’imprevedibilità dell’evento (arg. da Cass. n. 28838 del 2019 e, in tema di sanzioni, Cass. n. 3049 del 2018 e n. 22153 del 2017), ma ha sostenuto, con accertamento in fatto non adeguatamente contestato e neppure contestabile ex art. 348-ter c.p.c. (c.d. doppia conforme), che la società contribuente era a conoscenza della crisi del mercato immobiliare già in atto nell’anno 2009, di acquisto dell’immobile. A tal riguardo deve precisarsi che il terzo motivo è anche privo di autosufficienza là dove non riporta il contenuto delle statistiche di settore che a dire della ricorrente smentirebbero l’affermazione della CTR, nè prova che la questione era stata oggetto di discussione nei gradi di merito, incappando nel vizio di inammissibilità del motivo per novità della deduzione.

6. Da quanto detto consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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