Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9849 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19599/2008 proposto da:

L’AQUILOTTO SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI

Riccardo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SACCA’

ANTONINO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI Giammaria, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LENSI PAOLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

RAMAS SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA, del 9/6/08, depositata

il 12/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Carnevali Riccardo che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

nulla osserva rispetto la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Pistoia con ordinanza del 14 luglio 2008 respingeva l’opposizione proposta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dalla srl Aquilotto per impugnare il provvedimento di liquidazione di compenso al ctu geom. B., nominato nel corso di un procedimento cautelare ante causarci.

Affermava che il compenso di circa 54.000,00 Euro oltre spese, I.V.A. e C.P.A. era congruo, perchè si dovevano cumulare i compensi previsti dal D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 12. Così descriveva l’attività svolta: misurare esattamente i lavori eseguiti, poi valutarne il costo (alla luce del contratto o del mercato) e infine valutare la corrispondenza tra prescrizioni di progetto e lavori eseguiti, con netta prevalenza delle prime operazioni. Riteneva quindi applicabile la norma relativa alla perizia in materia di costruzioni edilizie (art. 11) e “solo in parte residua” quella di cui all’art. 12 del D.M..

Srl Aquilotto ha proposto ricorso per cassazione, al quale il B. ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Come esposto dal primo giudice relatore nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., comunicata alle parti, il ricorso è manifestamente fondato. E’ censurata con unico motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 352 del 1988, artt. 11 e 12, come modificati dal D.M. 30 maggio 2002 pubblicato in GU n. 182 del 5 agosto 2002 (da non confondere con il TU sulle spese di giustizia recante la stessa data e il n. 115/02, che detta la norma processuale qui applicata).

Il ricorso riporta, soddisfacendo il requisito dell’autosufficienza, il testo del quesito posto al consulente, che chiedeva di indicare le esatte misure dei lavori come eseguiti dai SS.AA.LL., e dalla documentazione in atti. Eseguite le misurazioni, (eventualmente acquisendo copia dei disegni progettuali e strutturali), il consulente doveva calcolare il costo dei lavori secondo i prezzi indicati nel contratto di appalto o secondo il valore di mercato, ove alcune voci non fossero indicate nel capitolato.

Orbene, tali operazioni rientrano pienamente, come sollecita il quesito perfettamente formulato dal ricorrente, nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 12 del D.M., che riguarda non la generica consulenza in materia di costruzioni edilizie ma la misura e la contabilità dei lavori e implicitamente la verifica della corrispondenza tecnica tra prescrizioni di progetto e lavori eseguiti, come ritenuto dal provvedimento impugnato. Il giudice di merito ha errato nel ritenere applicabile anche l’art 11 del D.M., poichè l’attività svolta si esauriva nell’ambito descritto dalla norma speciale. Mette conto infatti ribadire che in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio per operazioni relative a costruzioni edilizie, la disposizione del D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, art. 12, ha carattere speciale rispetto a quella dell’articolo precedente, che prevede l’onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l’opera prestata rientri nelle specifiche attività previste dall’art. 12 (accertamento della rispondenza dell’opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo (Cass. 8726/93). Pertanto una consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere eseguite in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonchè delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, costituisce consulenza tecnica in materia verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori, e non in materia di costruzioni edilizie; per la liquidazione del relativo onorario si applica quindi il D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352, art. 12, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, e non già l’art. 11 dello stesso D.P.R. – che prevede un onorario a percentuale (cfr. in tal senso Cass 4655/06 e 21245/09).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La ordinanza impugnata va cassata e la cognizione rimessa tribunale di Pistoia che giudicherà, in persona di diverso magistrato attenendosi al principio di diritto sopranenuciato e liquiderà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Pistoia, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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