Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9849 del 14/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 9849 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 10824-2014 proposto da:
FINI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
AUGUSTO CORTELLONI e GIORGIA MORSELLI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 14/05/2015

- resistente avverso la sentenza n. 113/11/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 25.11.2013, depositata il 04/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito per il ricorrente l’Avvocato Augusto Cortelloni che si riporta agli
scritti.

Svolgimento del processo
Luciano Fini ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la
decadenza del diritto al rimborso delle ritenute irpef in favore del
contribuente , al quale all’atto della cessazione anticipata del rapporto
di lavoro non era stato applicato l’incentivo all’esodo, previsto in
favore delle donne per effetto del divieto previsto dall’art.4 bis d.p.r.
n.917/86, in contrasto con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia
nella causa C-207/04.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine di
decadenza di 48 mesi previsto dall’art.37 d.p.r. n.602/73 non poteva
farsi decorrere dalla data della sentenza resa dalla Corte di Giustizia
perché gli effetti delle pronunce comunitarie, come quelle della Corte
Costituzionale, incontrano il limite dei rapporti esauriti.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

Motivi della decisione.
1.Con il primo articolato motivo il ricorrente lamenta la
violazione e la falsa applicazione dell’art.38 d.p.r.602/73, in relazione
all’art.360, I comma, n.3 c.p.c., deducendo che, a onta di quanto

Ric. 2014 n. 10824 sez. MT – ud. 16-04-2015
-2-

16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

diversamente ritenuto dal Giudice di appello, il termine di decadenza
di cui all’art.38 d.p.r. 60271973 non poteva decorrere che dalla data di
pubblicazione nella G.U. della sentenza resa dalla Corte di Giustizia
nella causa C-207/04.
2. Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai

decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
ovvero per avere la CTR applicato al fatto una norma inidonea a
regolamentarlo nei termini ivi descritti.
3.11 primo motivo è infondato. La questione di diritto proposta
dalla presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio,
condiviso dal Collegio, che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata
incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla
normativa tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r.
n.602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la
presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento
dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento
comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra
il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una
causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche.
3.1. Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del
diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il
Ric. 2014 n. 10824 sez. MT – ud. 16-04-2015
-3-

sensi del n.5, I comma, dell’art.360 c.p.c. di omesso esame di un fatto

versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” ,
dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo

4.11 secondo motivo è inammissibile.
Le Sezione Unite, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, hanno
chiarito che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54,
comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,
n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in
materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che l’art. 54,
comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo
tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce
esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la
,
speciahta del giudizio tributario di merito (Rv. 629829). Non v’e
dubbio, pertanto che, la nuova disciplina si applichi ratione temporis e
ratione materiae anche all’odierno processo.(per essere stata la
sentenza impugnata depositata dopo 1’11.9.2012.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, con la riformulazione dell’art.
360 n. 5 cit., e denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione

Ric. 2014 n. 10824 sez. MT – ud. 16-04-2015
-4-

indeterminato dei relativi rapporti.

perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
,
Nel caso in esame e da escludere che ci si trovi innanzi a una di quelle
patologie estreme dell’apparato argomentativo tale da rientrare in quel
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione,

Infatti, nel nuovo assetto del giudizio di legittimità, il vizio specifico
denunciabile per cassazione col n. 5 citato e relativo al solo omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e
nella specie, manca l’indicazione del fatto storico.
5.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va
rigettato.
6.La natura della controversia e la recente soluzione dei
pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione tra
le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralménte tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art.13, comma1 quater, d.p.r.n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per l’ulteriore versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art.13.
Così deciso in Roma, il 16.4.2015.

delineato dalle Sezioni Unite.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA