Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9848 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20477/2016 R.G. proposto da:

V.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Pisani, con

domicilio eletto in Roma, via Catone, n. 15, presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe Mazzucchiello;

– ricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2979 del Tribunale di Napoli depositata il 7

marzo 2016.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

CHE:

V.F. proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., innanzi al Tribunale di Napoli, avverso il preavviso di fermo amministrativo nonchè avverso diverse cartelle esattoriali adottati da Equitalia Sud s.p.a. In particolare, l’opponente si doleva della omessa, inesistente o irrituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate, dell’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo denunciando, in ogni caso, la prescrizione del credito azionato per il decorso del termine indicato dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3.

L’agente di riscossione, costituendosi, depositava, al fine di dar prova dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali contestate, la relata di notifica.

Il Tribunale di Napoli preliminarmente dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e di competenza in favore, rispettivamente, del Giudice Tributario in relazione alle cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria e del Giudice del Lavoro per le cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale.

Quanto all’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, qualificata la stessa come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e ritenuta la propria competenza, la dichiarava inammissibile perchè tardiva, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia Sud s.p.a..

Infine, quanto all’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’agente della riscossione, qualificata l’opposizione ex art. 615 c.p.c., la dichiarava inammissibile perchè generica.

V.F. ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (nel frattempo subentrata a Equitalia Sud s.p.a.) non ha svolto, in questa sede, alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

In via preliminare va rilevata l’improcedibilità del ricorso.

Il ricorso è stato notificato alla controparte a mezzo PEC, ma le stampe cartacee delle ricevute della notificazione telematica sono sprovviste della necessaria attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore richiesta dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter.

Sul punto sono intervenute le Sezioni unite, precisando che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01).

Nel caso di specie la parte intimata non ha resistito con controricorso e quindi non ha assunto quella condotta lato sensu sanante del difetto di conformità che le Sezioni unite hanno ritenuto sufficiente a scongiurare l’improcedibilità del ricorso. Pertanto, avrebbe dovuto essere onere del ricorrente produrre – anche tardivamente ed entro la data fissata per l’adunanza anche se non partecipata – l’asseverazione di conformità mancante.

In difetto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono, tuttavia, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo consigliere anziano del collegio, per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a), (Decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione 18-19/03/2020, n. 40).

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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