Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9848 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11830/2008 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè medesimo

unitamente all’avvocato IMPERATO LUCIANA, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

22/12/06, depositata il 26/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Torino con sentenza del 26 febbraio 2007 dichiarava inammissibile per tardività il gravame proposto da G.M. avverso M.L., per la riforma della sentenza resa dal tribunale di Novara il 17 luglio 2003. Rilevava che il termine lungo per l’impugnazione era scaduto il 19 ottobre 2004 e che l’appello era stato notificato il 21 ottobre 2004.

G.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 aprile 2008; M. è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria.

Con unico motivo di ricorso il G. denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 4, quale interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477/02, in forza della quale è stato sancito il principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, stabilendo che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Dopo aver specificato che la notifica era stata richiesta il 19 ottobre 2004, il ricorrente formula specifico quesito (pur superfluo, trattandosi di mero errore di fatto, riscontrabile attraverso l’esame degli atti di quel processo, cfr.

Cass. 16941/08), volto a far affermare che, ove tempestiva, la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Il ricorso, che invoca un principio di diritto ormai pacifico (cfr Cass. SU 10216/06; 24702/06;

18399/09), è fondato. L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, consente di verificare che l’atto fu presentato per la notifica proprio il 19 ottobre 2004, ultimo giorno utile: lo si ricava dallo scontrino apposto sull’atto di appello dall’Ufficio NEP della Corte di appello di Torino. Tale risultanza è, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice relatore, sufficiente allo scopo voluto dal ricorrente, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 14294/07.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la cognizione rimessa ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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