Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9848 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9848 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso 10817-2014 proposto da:
PEDRAZZI PIER GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli
avvocati AUGUSTO CORTELLONI, GIORGIA MORSELLI, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 14/05/2015

- resistente avverso la sentenza n. 101/11/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 21.10.2013, depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito per il ricorrente l’Avvocato Augusto Cortelloni che si riporta agli
scritti.

Svolgimento del processo
Giorgio Pedrazzi ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la
decadenza del diritto al rimborso delle ritenute irpef in favore del
contribuente, al quale all’atto della cessazione anticipata del rapporto di
lavoro non era stato applicato l’incentivo all’esodo, previsto in favore
delle donne per effetto del divieto previsto dall’art.4 bis d.p.r.
n.917/86, in contrasto con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia
nella causa C-207/04.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine di
decadenza di 48 mesi previsto dall’art.37 d.p.r. n.602/73 non poteva
farsi decorrere dalla data della sentenza resa dalla Corte di Giustizia
perché gli effetti delle pronunce comunitarie, come quelle della Corte
Costituzionale, incontrano il limite dei rapporti esauriti.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine
della partecipazione alla pubblica udienza.

Motivi della decisione.
1.Con il primo articolato motivo il ricorrente lamenta la
violazione e la falsa applicazione dell’art.38 d.p.r.n. 602/73, in

Ric. 2014 n. 10817 sez. MT – ud. 16-04-2015
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16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

relazione all’art.360, I comma, n.3 c.p.c., deducendo che, a onta di
quanto diversamente ritenuto dal Giudice di appello, il termine di
decadenza di cui all’art.38 d.p.r. 60271973 non poteva decorrere che
dalla data di pubblicazione nella G.U. della sentenza resa dalla Corte di
Giustizia nella causa C-207/04.

sensi del n.5, I comma, dell’art.360 c.p.c. di omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
ovvero per avere la CTR applicato al fatto una norma inidonea a
regolamentarlo nei termini ivi descritti.
3.11 primo motivo è infondato. La questione di diritto proposta
dalla presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio,
condiviso dal Collegio, che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata
incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
,

Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla
normativa tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r.
n.602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la
presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento
dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento
comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra
il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una
causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche.
3.1. Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del
diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia
Ric. 2014 n. 10817 sez. MT – ud. 16-04-2015
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2. Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai

dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il
versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” ,
dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che

indeterminato dei relativi rapporti.
4.11 secondo motivo è inammissibile.
Le Sezione Unite, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, hanno
chiarito che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54,
comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,
n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimitai in
materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, non ha connotazioni di specialiti Ne consegue che Part. 54,
comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo
tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce
esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la
specialita del giudizio tributario di merito (Rv. 629829). Non v’e
dubbio, pertanto che, la nuova disciplina si applichi ratione temporis e
ratione materiae anche all’odierno processo.(per essere stata la
sentenza impugnata depositata dopo 1’11.9.2012.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che, con la riformulazione
,
dell’art. 360 n. 5 cit., e denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel

Ric. 2014 n. 10817 sez. MT – ud. 16-04-2015
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resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo

”contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perples,sa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della
motivazione.
,
Nel caso in esame e da escludere che ci si trovi innanzi a una di quelle

“minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione,
delineato dalle Sezioni Unite.
Infatti, nel nuovo assetto del giudizio di legittimita’, il vizio specifico
denunciabile per cassazione col n. 5 citato e relativo al solo omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e
nella specie, manca l’indicazione del fatto storico.
5.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va
rigettato.
6.La natura della controversia e la recente soluzione dei pregressi
contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione tra le parti
delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art.13, comma1 quater, d.p.r.n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per l’ulteriore versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art.13.
Così deciso in Roma, il 16.4.2015.

patologie estreme dell’apparato argomentativo tale da rientrare in quel

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