Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9848 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25333-2019 R.G. proposto da:

L.P.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Salvatore CUCCHIARA, ed elettivamente

domiciliato in Roma, al corso d’Italia, n. 102, presso lo studio

legale dell’avv. Giovanni Pasquale MOSCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 549/12/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 28/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’amministrazione finanziaria con riferimento agli anni d’imposta dal 2010 e 2011 emetteva separati avvisi di accertamento nei confronti dell’associazione denominata Studio Associato di Ingegneria L.P., per maggiori redditi conseguiti nei predetti anni d’imposta, nonchè separati avvisi di accertamento nei confronti del ricorrente, L.P.A., e dell’altro associato L.P.R., per i redditi di partecipazione nella predetta associazione, in proporzione delle rispettive quote.

A seguito di impugnazione separata dei suddetti atti impositivi, definiti dalle parti gli accertamenti relativi all’anno 2010 ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto da L.P.A. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi di appello.

Avverso tale statuizione L.P.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui replica l’intimata con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 342 c.p.c., sostenendosi che la CTR aveva erroneamente ritenuto il ricorso d’appello carente del requisito di specificità dei motivi.

2. In tema di specificità dei motivi di ricorso questa Corte ha reiteratamente affermato che allorchè il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 12; Cass. n. 10137 del 2020); la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza. (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020).

3. Orbene, la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi avendo attribuito rilevanza decisiva, ai fini della decisione circa l’inammissibilità dell’appello, alla circostanza dell’assenza nell’appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione (peraltro nella specie effettuata, come risulta dal contenuto del ricorso, non in maniera impersonale e pedissequa ma mediante la specifica messa in risalto dei punti di maggiore criticità dell’avviso di accertamento contestato) in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 (in termini, e con riferimento al giudizio promosso dallo Studio professionale associato di cui fa parte il ricorrente, Cass. n. 28546 del 2020).

4. Pertanto il Collegio, diversamente dalla proposta del relatore, ritiene fondato il motivo di ricorso, che va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR competente territorialmente, che provvederà a riesaminare la vicenda processuale tenendo peraltro conto del principio giurisprudenziale (Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e molte successive della Sezione ordinaria, tra cui Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), secondo cui, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che non emerga la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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