Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9847 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2356/2007 proposto da:

C.D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO Antonino, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARANI Bruno,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5389/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del

24/01/06, depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 31 gennaio 2006 respingeva l’opposizione proposta da C.D.C. avverso il comune di Roma per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a percorrenza in area riservata ai mezzi pubblici con veicolo di proprietà della ricorrente. Rilevava che l’agente accertatore, ausiliario ispettivo del pubblico trasporto nominato ai sensi della L. n. 488 del 1999, art. 68 e L. n. 127 del 1998, art. 17, comma 133, era abilitato a redigere il verbale di accertamento; che non era necessaria la contestazione immediata dell’infrazione e che la segnaletica stradale era sufficiente.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 gennaio 2007, al quale il Comune ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Il primo motivo di ricorso lamenta la mancanza di un’ordinanza sindacale attributiva degli specifici poteri esercitati al personale ausiliario del traffico e la omessa indicazione di essa nel verbale.

Rileva pertanto la violazione della L. n. 127 del 1998, art. 17, commi 132 e 133 e della L. n. 488 del 1999, art. 68.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di osservare (cfr testualmente Cass 18186/06 di cui si riporta uno stralcio) che “La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità1 di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c)”.

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ.” (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133” (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale “può1 essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c) e comma 2, lett. d)” (comma 3).” A fronte di questo quadro normativo, la sentenza impugnata è incorsa in duplice errore. In primo luogo ha equiparato ausiliari del traffico e personale ispettivo del pubblico trasporto, definendo l’agente accertatore prima come ausiliario del traffico e poi come “ausiliario ispettivo del pubblico trasporto”. Ha creato in tal modo confusione e incertezza circa la effettiva qualità dell’agente, che può appartenere o all’una o all’altra categoria. L’incertezza non è irrilevante, posto che, come rilevato dalla stessa sentenza 18186/06 e successivamente implicitamente confermato dalle Sezioni Unite (SU 22676/09, e 5621/09), la violazione consistente in una condotta diversa dal divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, può’ essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, integrato e interpretato autenticamente dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1 (cfr. anche Cass 551/09).

In secondo luogo il giudice di pace non ha verificato, nonostante la specifica contestazione mossa in ricorso, che l’accertatore fosse stato nominativamente individuato con specifico provvedimento di nomina, come richiesto dalla normativa testè ricordata. Come da questa Corte già affermato (Cass 16777/07 in motivazione), incombeva sull’amministrazione opposta dimostrare che la violazione era stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che eventualmente il verbale recasse la mera qualificazione dell’operante come “ausiliario del traffico” o componente del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. A tale onere l’amministrazione, che stando alla sentenza impugnata non ha provveduto in primo grado neppure al deposito della documentazione, non ha fatto fronte, ed erroneamente continua (cfr controricorso) a ritenere superfluo l’adempimento di tale onere probatorio. Va invece affermato che, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico o gli agenti accertatori ispettivi siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, la loro nomina deve avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina rilevi.

Il giudice di pace avrebbe dovuto trarre le conseguenze dell’omissione probatoria e rilevare la fondatezza dell’opposizione.

Anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’omessa immediata contestazione è fondato. La sentenza impugnata ha infatti affermato che “ai sensi dell’art. 201 bis, comma 1, lett. G” la contestazione non era necessaria; la norma indicata – che è identificabile nell’art. 201, comma 1 bis, lett. G, non esistendo l’art. 201 bis – concerne la rilevazione delle violazioni mediante i dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis. Nel caso in esame tuttavia risulta dalla stessa sentenza che l’agente aveva “direttamente constatato la percorrenza in area riservata ai mezzi pubblici”; pertanto la violazione, come deduce la ricorrente, non era stata oggetto di rilevamento con gli impianti di cui al comma 133 bis. Ne conseguiva, ex art. 200 C.d.S., la necessità della contestazione immediata, ovvero della indicazione nel verbale dei motivi che la rendevano impossibile, questione su cui si è soffermata la difesa del comune, senza però poter far riferimento ad alcuna risultanza processuale, ditalchè dette difese restano confinate al rango di mera congettura.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, come richiesto. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., all’accoglimento dell’originaria opposizione, giacche i motivi di accoglimento del ricorso si fondano su rilievi che assorbono ogni ulteriore indagine, preclusa dall’impossibilità di nuove allegazioni o produzioni documentali in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte controricorrente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità e Euro 500,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi quanto al giudizio di merito; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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