Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9847 del 19/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 27/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 20971/12 proposto da:

M.M., elett.te domic. in Milano, al Corso di Porta romana n.

89/b, presso l’avv. Fabio Pace che lo rappres. e difende, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/42/11 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 20/6/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/2/2017 dal Consigliere Dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. E. De Sanctis per

delega dell’avv. Pace;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. G. Galluzzo;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. impugnò, innanzi alla CTP di Milano, un avviso d’accertamento avente ad oggetto maggiori imposte Iva, con relativo recupero a tassazione, la cui motivazione era fondata sull’omessa presentazione della dichiarazione Iva per il 2002, evidenziando che nello stesso anno era stata presentata la comunicazione Iva con l’indicazione di operazioni attive e passive, con Iva a debito.

Il contribuente dedusse l’illegittimità dell’avviso, in quanto aveva sempre provveduto alla liquidazione delle somme periodicamente dovute, alla luce della documentazione contabile prodotta, esercitando dunque legittimamente il diritto di detrazione dell’imposta, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.

La CTP accolse parzialmente il ricorso, ritenendo che la contabilità del contribuente fosse stata regolarmente tenuta, non essendo rilevante l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, mentre le sanzioni erano state correttamente applicate.

L’agenzia delle Entrate propose appello; si costituì il contribuente, resistendo al ricorso.

La CTR accolse l’appello, argomentando che, premesso l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva, la documentazione prodotta dal contribuente non aveva dimostrato le liquidazione periodiche dell’imposta.

Avverso tale sentenza, M.M. ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.

Resiste l’agenzia delle entrate con il deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità del primo motivo, perchè tendente al riesame del merito, e l’infondatezza degli altri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, è stata denunziata l’insufficiente o omessa motivazione sul punto decisivo del giudizio afferente all’idoneità probatoria dei documenti prodotti dal ricorrente, in ordine alla prova contraria rispetto alle presunzioni applicate dall’ufficio.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo il giudice d’appello escluso che fosse stata fornita la prova contraria rispetto alle presunzioni relative alla maggiore imposta Iva, omettendo l’esame dei documenti allegati.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha addotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116, c.p.c. (nonchè delle norme di cui al precedente motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR avrebbe violato il principio di non contestazione quale elemento di prova ormai acquisito nel giudizio circa l’adeguatezza probatoria della documentazione prodotta.

Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28 e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice d’appello non avrebbe correttamente applicato le norme in tema di detrazione dell’Iva.

Anzitutto, tutti i motivi vanno esaminati congiuntamente, data la relativa connessione.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto ad un mero riesame del merito, essendo contestata genericamente l’idoneità probatoria dei documenti prodotti dal contribuente.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poichè privo del requisito dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato i documenti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice d’appello, sicchè non è dato comprendere la congruenza del motivo in ordine alla critica formulata, afferente alla violazione delle norme in tema di valutazione della prova presuntiva.

Il terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto l’Agenzia propose appello, contestando espressamente la ritenuta idoneità dei documenti prodotti dal contribuente (alla pag. 11 del ricorso è trascritta la parte dell’appello in cui l’Agenzia espose che “..il M. non ha proceduto ad effettuare le liquidazioni periodiche, nè mensili, nè trimestrali..”), rilevato che dalla contabilità allegata non si evincevano le asserite liquidazioni.

Inoltre, la CTR ha correttamente escluso il diritto del contribuente alla invocata detrazione dell’Iva, argomentando dall’omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva e dalla legittimità del conseguente accertamento induttivo; in particolare, la sentenza ha evidenziato che il contribuente non ha fornito la prova contraria, producendo documentazione priva di rilevanza probatoria.

Pertanto, occorre conferire continuità all’orientamento della Corte secondo cui in tema di Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio – il quale può desumere i dati per la ricostruzione del giro d’affari del contribuente da qualunque elemento a sua conoscenza, ivi compresa la dichiarazione tardivamente presentata da quest’ultimo – e preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle dichiarazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d’impresa (Cass., ord. n. 1020 del 20.1.2016; sent. n. 4785 del 24/02/2017, a tenore della quale, nel caso di accertamento induttivo conseguente all’omessa dichiarazione annuale Iva, incombe sul contribuente, a fronte di tale prova presuntiva, l’onere di dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 5200,00 oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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