Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9847 del 14/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9847 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 14/05/2015

SENTENZA
sul ricorso 10813-2014 proposto da:
BARTOLINI ROMEO BRTRM048A04G433C, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati AUGUSTO CORTELLONI e
GIORGIA MORSELLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
(

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

,

- resistente avverso la sentenza n. 107/11/2013 della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia Romagna del 18.11.2013, depositata il
25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito per il ricorrente l’Avvocato Augusto Cortelloni che si riporta agli
scritti.

Svolgimento del processo
Romeo Bartolino ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con cui la, Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la
decadenza del diritto al rimborso delle ritenute irpef in favore del
contribuente , al quale all’atto della cessazione anticipata del rapporto
di lavoro non era stato applicato l’incentivo all’esodo, previsto in
favore delle donne per effetto del divieto previsto dall’art.4 bis d.p.r.
n.917/86, in contrasto con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia
nella causa C-207/04.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine di
decadenza di 48 mesi previsto dall’art.37 d.p.r. n.602/73 non poteva
farsi decorrere dalla data della sentenza resa dalla Corte di Giustizia
perché gli effetti delle pronunce comunitarie, come quelle della Corte
Costituzionale, incontrano il limite dei rapporti esauriti.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine
della partecipazione alla pubblica udienza.

Motivi della decisione.

Ric. 2014 n. 10813 sez. MT – ud. 16-04-2015
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16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

1.Con il primo articolato motivo il ricorrente lamenta la
violazione e la falsa applicazione dell’art.38 d.p.r. n.602/73, in
relazione all’art.360, I comma, n.3 c.p.c., deducendo che, a onta di
quanto diversamente ritenuto dal Giudice di appello, il termine di
decadenza di cui all’art.38 d.p.r. 60271973 non poteva decorrere che

Giustizia nella causa C-207/04.
2. Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai
sensi del n.5, I comma, dell’art.360 c.p.c. di omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
ovvero per avere la C.T.R. applicato al fatto una norma inidonea a
regolamentarlo nei termini ivi descritti.
3.11 primo motivo è infondato. La questione di diritto proposta
dalla presente controversia è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa
Corte con la sentenza n.13676/14, che ha affermato il principio,
condiviso dal Collegio, che nel caso in cui un’imposta venga dichiarata
incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea, il termine di decadenza previsto dalla
normativa tributaria (per le imposte sui redditi l’art.38 d.p.r.
n.602/1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la
presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento
dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento
comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia —come
quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra
il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una
causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche.
Ric. 2014 n. 10813 sez. MT – ud. 16-04-2015
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dalla data di pubblicazione nella G.U. della sentenza resa dalla Corte di

3.1. Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del
diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il
versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” ,

giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che
resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo
indeterminato dei relativi rapporti.
4.11 secondo motivo è inammissibile.
Le Sezione Unite, con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014,
hanno chiarito che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui
all’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che
il giudizio di legittimitaT in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialiti Ne
consegue che l’art. 54, comma 3-bis, del d.l. n. 83 del 2012, quando
stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al processo tributario di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546”, si riferisce ,esclusivamente alle disposizioni sull’appello,
limitandosi a preservare la specialita’ del giudizio tributario di merito.
Non v’e’ dubbio, pertanto che, la nuova disciplina si applichi ratione
temporis e ratione materiae anche all’odierno processo(per essere stata
la sentenza impugnata depositata dopo 1’11.9.2012).
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che, con la riformulazione
dell’art. 360 n. 5 cit.,

denunciabile in cassazione solo l’anomalia

Ric. 2014 n. 10813 sez. MT – ud. 16-04-2015
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dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni

motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della

Nel caso in esame e da escludere che ci si trovi innanzi a una di quelle
patologie estreme dell’apparato argomentativo tale da rientrare in quel
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione,
delineato dalle Sezioni Unite.
Infatti, nel nuovo assetto del giudizio di legittimitas , il vizio specifico
denunciabile per cassazione col n. 5 citato e relativo al solo omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e
nella specie, manca l’indicazione del fatto storico.
5.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va
rigettato.
6.La natura della controversia e la recente soluzione dei
pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione tra
le parti delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art.13, comma1 quater, d.p.r.n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per l’ulteriore versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

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motivazione.

quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art.13.

Così deciso in Roma, il 16.4.2015.

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