Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9847 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36380-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Giuseppe MARINO, presso il cui studio

legale, sito in Roma, alla via Ruffini, n. 2/a, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3994/11/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui replica l’intimata B.A. con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, con riferimento ad una unità immobiliare sita in (OMISSIS), di proprietà della predetta contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Roma, depositata il 12/09/2016, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), sostenendo che, a seguito della liberalizzazione dei servizi postali, realizzata con il citato D.Lgs. n. 58 del 2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011, che aveva modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, – successivamente abrogato, con decorrenza dal 10 settembre 2017, dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che riguardava però le sole notifiche effettuate a mezzo ufficiale giudiziario e non anche, come nella specie, quelle dirette a mezzo posta -, la notifica diretta degli atti impositivi effettuata tramite licenziatario privato doveva ritenersi legittima.

Il motivo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito spiegate.

Sulla questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 299 del 2020, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”, e ciò in quanto l’astratta compatibilità dell’attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d’inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

Il citato principio si attaglia perfettamente al caso in esame, posto che il ricorso d’appello è stato spedito per la notificazione in data 21 febbraio 2017, ovvero in data antecedente alla L. n. 124 del 2017, che non ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. n. 299/2020, par. 9.1.)

Ne consegue che la nullità della notificazione può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., dalla costituzione della controparte, nella specie regolarmente avvenuta.

Ciò però non esime dalla preventiva e necessaria verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata con riferimento non già alla data di spedizione del plico, ma a quella di ricezione dell’atto, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata postale utilizzata dall’Ufficio per la notificazione dell’appello. E ciò perchè “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. u., 299/2020 cit.).

In senso analogo si è recentemente pronunciata anche la Sezione ordinaria che nella sentenza n. 25521 del 2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata a compimento dalla L. n. 124 del 2017, – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima “licenza individuale” di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservate al solo gestore del “servizio postale universale”, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, così come ai soli titolari di “licenza individuale speciale”, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017″.

S’impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la parte appellata si sia costituita o meno in appello (giacchè, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato – cfr. Cass., Sez. U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 4206 del 2020), la verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c., nonchè Cass. n. 33168 del 2018 e n. 30850 del 2019) che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass., Sez. U., n. 18569 del 2016; Cass. n. 4206 del 2020), ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al principio affermato dalle citate pronunce giurisprudenziali – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.

Nel caso di specie è la stessa CTR a dare atto in sentenza che l’appello era stato consegnato alla destinataria dell’atto in data 13 marzo 2017, ovvero oltre il termine semestrale di impugnazione della sentenza della CTP, depositata il 12 settembre 2016, nella specie scadente il 12 marzo 2017.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese processuali vanno compensate in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA