Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9847 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova,

elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza 46, nello

studio dell’avv. Luigi Mancini, rappresentato e difeso dall’avv.

Ciminelli Carlo per procura in atti;

– ricorrente –

contro

B.R.E., elettivamente domiciliato in Roma, via

Quintino Sella 41, nello studio dell’avv. Margherita Valentini,

rappresentato e difeso dall’avv. Cervi Luisa per procura in atti;

– controricorrente –

Università degli Studi di Genova;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 812/2010, depositata dalla Corte

di appello di Genova in data 11/1/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/4/2011 dal Relatore Cons. Dr. Saverio Toffoli;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dr. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

Con atto notificato sia al professore B.R.E. che all’Università degli Studi di Genova, l’Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione. Mentre l’Università degli Studi di Genova non ha svolto attività difensiva, il prof. R. ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 19/4/2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che avendo ricevuto una lettera con cui il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova gli comunicava che al compimento del sessantasettesimo anno di età sarebbe cessato dall’incarico di direttore dell’U.O. di patologia chirurgica e dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, il dr. B.R.E. si è rivolto al Tribunale di Genova per ottenere, previo accertamento della illegittimità della predetta determinazione, il risarcimento dell’intero danno patito. L’Azienda ospedaliera si è costituita concludendo per il rigetto della domanda avversa ed, in via riconvenzionale, per la condanna del B.R. al risarcimento del danno cagionato con l’insufficienza dei risultati conseguiti nella gestione della U.O..

Costituitasi anche l’Università, che ha eccepito la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo, il Tribunale ha declinato la giurisdizione ed il B.R. si è gravato alla Corte di appello che, con la decisione in epigrafe richiamata, ha riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sia sulla domanda dell’attore che sulla riconvenzionale della convenuta.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, in quanto il rapporto d’impiego nelle cliniche universitarie del personale medico investito di funzioni docenti rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Così riassunto il contenuto del ricorso, di cui il B.R. ha contestato la fondatezza, osserva il Collegio che rimeditando l’argomento sulla base di un approfondito esame della normativa di riferimento, C. Cass. SU n. 3370 del 2007 ha stabilito che la controversia promossa contro la revoca per inadempimento dell’incarico di dirigente di struttura pubblica sanitaria complessa, conferita da un’azienda ospedaliera universitaria ad un professore universitario, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto la qualifica di docente costituisce un mero presupposto del conferimento dell’incarico ed è, dunque, inidonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

Proseguendo su tale linea, C. cass. SU n. 26960 del 2009 ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione dell’AGO anche per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto l’attività di assistenza, fungendo anche in tal caso la qualità di docente come un mero presupposto del rapporto lavorativo, la cui parte datoriale non poteva che identificarsi con l’azienda ospedaliera.

Successivamente all’anzidetta decisione non sono intervenute specifiche modificazioni legislative nè sono state pronunciate sentenze di segno contrario, non potendosi considerare tale C. cass. SU n. 1876 del 2011, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo su di una domanda diversa da quelle di cui si discute perchè proposta da un ricercatore al fine di ottenere l’annullamento del silenzio frapposto dall’Università e dall’Azienda ospedaliera sulla sua richiesta di svolgimento dell’attività di assistenza e la costituzione del relativo rapporto di lavoro con il pagamento della conseguente retribuzione.

Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che la regola dello stare decisis ha sempre costituito un valore immanente dell’ordinamento (C. cass. nn. 7355 del 2003 e 21553 del 2007), che le recenti riforme e, più in particolare, quella di cui alla L. n. 69 del 2009 hanno vieppiù esaltato, accentuando maggiormente l’esigenza di non cambiare interpretazione in difetto di apprezzabili fattori nuovi.

Tenuto conto di quanto sopra e rilevato, altresì, che in materia processuale tale principio assume, per evidenti motivi, un rilievo ancora più pregnante, ritiene il Collegio di non potersi discostare dall’interpretazione seguita da C. cass. nn 3370 del 2007 e 26960 del 2009. Confermata, perciò, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia decisa dalla Corte di appello di Genova, il ricorso dell’Azienda ospedaliera dev’essere di conseguenza rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna l’Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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