Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9846 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 26/05/2020), n.9846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18088/2016 R.G. proposto da:

Curatela del Fallimento di C.S., in persona del curatore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Astorre Mancini, con

domicilio eletto in Roma, via Ortigara, n. 3, presso lo studio

dell’Avv. Michele Aureli;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Santoro,

con domicilio eletto presso il suo recapito professionale in Roma,

via Cicerone, n. 44;

– controricorrente –

contro

Banca Popolare Valconca soc. coop. p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

B.E., C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 670 del Tribunale di Rimini depositata il 10

maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 ottobre 2019

dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;

uditi l’Avv. Michele Aureli in sostituzione dell’Avv. Astorre

Mancini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto trascritto in data 8 gennaio 2003, C.D. alienava al figlio S. un immobile sito in (OMISSIS). Su tale immobile, il (OMISSIS), veniva iscritta ipoteca volontaria in favore della Banca Popolare Valconca soc. coop. p.a. a garanzia di un mutuo fondiario concesso a C.S.. Successivamente, con atto trascritto il (OMISSIS), C.S. alienava un mezzo indiviso della proprietà dell’immobile alla moglie B.E..

Con domanda giudiziale trascritta il 17 giugno 2004, Argentina P., creditrice di C.D., agiva in revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. al fine di far dichiarare inefficace nei suoi confronti l’alienazione dell’immobile del gennaio 2003, nonchè il successivo atto intercorso tra i coniugi C.- B. e l’iscrizione dell’ipoteca in favore della Banca Popolare Valconca. La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale di (OMISSIS) – con sentenza passata in giudicato – che dichiarava l’inopponibilità alla P. delle due alienazioni, ma non anche dell’ipoteca. A garanzia del suo credito, la P., a sua volta, iscriveva sull’immobile ipoteca per un valore di Euro 90.000,00.

Successivamente a questi fatti, la Banca Popolare Valconca agiva esecutivamente nei confronti di C.S., suo debitore, e di B.E., in qualità di terzo esecutato, pignorando l’immobile suddetto. Nella procedura intervenivano la P., la Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. p.a. (creditrice della B., sulla cui quota aveva iscritto ipoteca giudiziale), nonchè essendo nel frattempo intervenuto il fallimento di C.S., ed essendo l’immobile appreso al fallimento per la quota spettate al fallito, con atto di subentro ai sensi dell’art. 107, comma 6, L. Fall. – la Curatela del fallimento di C.S..

Sulla base del progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato alla vendita, il 21 maggio 2013 si svolgeva l’udienza di cui all’art. 596 c.p.c., nella quale la Banca Popolare Valconca, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna e la Curatela sollevavano contestazioni. All’udienza non partecipava la P., in favore della quale nulla prevedeva il progetto. All’udienza successiva, in data 9 luglio 2013, il giudice dell’esecuzione respingeva le contestazioni dei creditori e approvava il progetto di distribuzione, ai sensi dell’art. 512 c.p.c..

Contro tale ordinanza la Banca Popolare Valconca, con ricorso depositato il 27 luglio 2013, proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c..

Il giudice dell’esecuzione, rigettata l’istanza di sospensione, fissava il termine per introdurre il giudizio di merito. La Banca Popolare Valconca introduceva il giudizio, al quale partecipava solamente P., che, aderendo alla domanda della Banca di annullamento dell’ordinanza, domandava “in via riconvenzionale” l’assegnazione della somma di Euro 24.975,00 (pari alla somma che, dopo l’accoglimento delle doglianze mosse dalla banca, sarebbe residuata in base al progetto).

Il Tribunale di (OMISSIS) rigettava l’opposizione proposta dalla Banca Popolare Valconca e accoglieva la “domanda riconvenzionale” spiegata dalla P., assegnandole la somma richiesta.

Contro tale sentenza propone ricorso straordinario per cassazione la Curatela del Fallimento di C.S., articolando tre motivi illustrati da successive memorie. Resiste con controricorso Argentina P.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

In via preliminare si deve rilevare che la Curatela ricorrente dichiara che la sentenza impugnata, pubblicata il 10 maggio 2016, sarebbe stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) in data 18 maggio 2016. La relata di notificazione della sentenza che si rinviene in atti, tuttavia, non è completa, in quanto difetta dell’attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter.

Le Sezioni unite hanno chiarito che tale omissione non determina l’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a condizione che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata; ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; oppure il ricorrente abbia depositato l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio (Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01).

Nel caso in esame non ricorre alcune delle tre ipotesi.

La sola controricorrente costituitasi non ha depositato, a sua volta, la copia autentica della decisione notificata; le altre parti intimate, non essendosi costituite, non hanno assunto quell’atteggiamento di non contestazione che avrebbe potuto determinare l’irrilevanza dell’omessa allegazione; la parte ricorrente non ha integrato, come ben avrebbe potuto, il documento mancante, pur essendo comparsa in udienza.

Resta privo di rilievo processuale il documento digitale riprodotto su supporto informatico (un CD-Rom allegato al ricorso), poichè nel processo per cassazione, non ancora telematizzato, è possibile solamente l’acquisizione di documenti analogici (eventualmente asseverati come conformi all’originale digitale, quale avrebbe dovuto essere quello nella specie mancante).

Pertanto, non risulta ritualmente provata la data di effettiva notificazione della sentenza impugnata, circostanza che invece sarebbe stata decisiva per verificare l’osservanza termine per l’impugnazione fissato dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

La notifica del ricorso non supera neppure la prova di resistenza di cui a Cass. 17066/13, in quanto la sentenza è stata pubblicata in data 10 maggio 2016 e quindi il termine per la notificazione del ricorso scadeva l’11 luglio 2016, lunedì, operando la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5. Invece, secondo il timbro postale apposto in calce alla relata di notificazione predisposta dal difensore della Curatela, il ricorso è stato consegnato per la notificazione in data 12 luglio 2016.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Considerato che il contrasto di giurisprudenza circa le modalità di asseverazione della notificazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, nei giudizi, quale quello di cassazione, in cui non è ancora operativo il processo civile telematico, è stato composto solamente con la citata sentenza delle Sezioni unite n. 8312/2019, pubblicata dopo la proposizione del ricorso, si ravvisano i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.

Non sussistono neppure i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè la Curatela soccombente è stata ammessa alla prenotazione a debito.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Compensa interamente le spese processuali fra le parti.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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