Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9846 del 24/04/2010
Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9846
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2336/2007 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO
SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato PESCITELLI VINCENZO,
(studio legale Avvocati Girardi e Viscione), rappresentato e difeso
dall’avvocato MARINO Nicola, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ISERNIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 911/2 005 del GIUDICE DI PACE di ISERNIA, del
22/11/05, depositata il 29/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Isernia con sentenza del 29 novembre 2005 respingeva l’opposizione proposta da G.A. avverso il comune di Isernia, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 18 giugno 2005, relativo a violazione dell’art 142 C.d.S., comma 9. Rilevava l’insussistenza dello stato di necessità dedotto dal ricorrente e l’infondatezza degli altri motivi dedotti.
Questi ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 dicembre 06/5 gennaio 2007. Il comune di Isernia è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.
Parte ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo lamenta ogni possibile vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione di prove testimoniali volte a dimostrare lo stato di necessità in cui si trovava il padre, trasportato sul veicolo al momento dell’accertamento, in quanto cardiopatico. La censura è infondata. La sentenza ha ineccepibilmente rilevato che la violazione è stata commessa in (OMISSIS) e che l’ammalato trasportato, ove fosse stato in stato di pericolo, anche putativo, sarebbe stato accompagnato dal conducente presso il locale ospedale. Per contro il ricorrente ha sempre sostenuto di aver intrapreso il viaggio fino a (OMISSIS), cittadina posta a cento chilometri di distanza, su consiglio del medico curante che colà si trovava in servizio. Questa stessa scelta del medico curante dimostra, secondo il corretto, logico e puntuale ragionamento della sentenza impugnata, che non sussisteva lo stato di necessità, altrimenti il medico interpellato avrebbe ordinato l’immediato ricovero nel centro cardiologico più vicino, senza ardire proporre un lungo viaggio in automobile. Era pertanto superflua la prova testimoniale volta a far risultare le circostanze del malessere accusato dal padre dell’opponente e del consiglio ricevuto dal medico. Anche in caso di positiva assunzione della prova non sarebbe infatti risultato l’invocato stato di necessità di salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona (cfr. Cass. 287/05). Anche il secondo motivo, che lamenta vizi di motivazione in relazione all’erronea presunzione della sussistenza dei parametri di taratura dell’apparecchiatura elettronica usata per il rilevamento dell’eccesso di velocità. Sul punto mette conto rimandare a Cass. 23978/08, capofila di numerosissime sentenze di questa Corte, che ha avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (vedasi anche Cass. 29333/08).
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010