Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9846 del 14/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9846 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza proposto da
Consorzio di Marsia,elett.te dom.to in Roma, alla via Giovanni Nicotera 29, presso lo studio
dell’avv. Antonio Quattrociocchi Branca, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura
in

atti

Ricorrente
Contro

Baseotto Gianfranco, elett.te dom.to in Roma, alla via della Giuliana 50, presso lo studio
dell’avv. Luciano Ricci, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti—Resistente
Avverso l’ordinanza del 15/9/2012 del Giudice di Pace di Roma;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 25/3/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Lette le conclusioni formulate dal P.G.;
Svolgimento del processo
Il giudice di Pace di Roma, adito da Baseotto Gianfranco con opposizione al d.i. n. 6661/11,
emesso in favore del Consorzio di Marsia, per oneri consortili, in data 15/9/2012, dichiarava
il proprio difetto di competenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Tagliacozzo,
concedendo il termine di gg. 60 per la riassunzione e dichiarando la nullità del decreto in-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

26295/2013

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/05/2015

giuntivo opposto. Avverso tale provvedimento ha proposto regolamento necessario di competenza il Consorzio di Marsia. Si è costituito Baseotto Gianfranco. Il P.G. ha richiesto
dichiararsi la inammissibilità o in subordine rigettarsi il ricorso. Il presidente ha fissato
l’udienza del 25/3/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

zioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace”. Peraltro,
come già affermato da questa Corte ( Ord. 1812/2014)”a norma dell’art. 46 c.p.c., la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura
meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col
regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 cod. proc. civ.(Cass. n. 14185/2008).
Inammissibile è per il resto il ricorso in quanto l’avv. Quattrociocchi Branca non risulta
provvisto di procura speciale.
Per tutto quanto sopra va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente
alla rifusione, in favore di Baseotto Gianfranco, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 1.000,00 di cui E 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’ impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Consorzio di Marsia alla rifusione, in favore
di Baseotto Gianfranco, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E
1.000,00, di cui E 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’ impugnazione.
Così deciso in Roma, 25/3/2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Pr

Il ricorso è inammissibile stante il disposto dell’art. 46 c.p.c. secondo il quale “le disposi-

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