Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9846 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21650-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.D., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Giuseppe CICCARELLI ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giambattista Ramusio, n.

6, presso lo studio legale dell’avv. Alfonso TINARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/01/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’ABRUZZO, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione ricorre con un unico motivo, illustrato con memoria, cui replica l’intimata con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, che in controversia su impugnazione di un estratto di ruolo e della prodromica cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2011 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, nei confronti di S.D., ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza della CTP di Chieti che aveva dichiarato la nullità della notifica della cartella di pagamento per mancanza di prova del recapito della raccomandata informativa e perchè effettuata a mezzo di operatore postale privato.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Il motivo incentrato sulla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate a mezzo di operatore di posta privata è inammissibile in quanto la ricorrente omette di censurare l’ulteriore ratio decidendi su cui si fonda la statuizione impugnata.

Invero, la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente rilevando la nullità della notifica della cartella impugnata non solo perchè “effettuata da un servizio postale privato”, ma anche perchè “mancava la prova del recapito della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.” (così a pag. 2 del ricorso).

Con l’appello l’agente della riscossione deduceva che “l’iter di notifica si era regolarmente perfezionato” (ricorso pag. 2), ma la CTR lo rigettava “dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata” che, come detto, era fondata su una duplice ratio decidendi, una delle quali non censurata con il ricorso in esame.

Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso alla stregua del principio affermato da questa Corte, secondo cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 9752 del 2017; conf. Cass. n. 18119 del 2020; in termini già Cass. n. 2108 del 2012).

Al fine di superare il profilo di inammissibilità già rilevato in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente nella memoria depositata, dopo aver precisato che nella specie sarebbe “pacifico che la questione oggetto del giudizio verta sulla validità o meno della notifica dell’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., tramite operatore di posta privata”, in quanto “nel caso di specie, il messo notificatore ha affidato all’operatore postale privato il mero recapito dell’avviso di avvenuto deposito della cartella nella casa comunale ex art. 140 c.p.c.” e, quindi, non della cartella di pagamento, ha affermato che la “sentenza della CTR, nel rigettare l’appello dell’Agenzia, si è limitata a far propria soltanto la ratio decidendi della sentenza della CTP necessaria per il rigetto dell’impugnazione: quella relativa alla invalidità della notifica di atti tributari effettuata dall’operatore di poste private” e che, “Pertanto, correttamente, la Scrivente ha proposto un unico motivo di ricorso in relazione alla sola questione principale erroneamente decisa dal giudice del gravame”.

La tesi non è condivisibile.

Premesso che la questione dell’utilizzo dell’operatore postale privato per la sola notifica della raccomandata informativa è del tutto irrilevante, quello che invece è rilevante ma non condivisibile è che nella specie la CTR non si è affatto “limitata a far propria soltanto la ratio decidendi della sentenza della CTP necessaria per il rigetto dell’impugnazione”, ma, per come innanzi detto, ha espressamente e molto chiaramente condiviso l’intera statuizione di primo grado, e quindi anche nella parte in cui la CTP aveva dichiarato l’invalidità della notifica per difetto di prova del recapito alla destinataria, risultata temporaneamente irreperibile, della raccomandata informativa.

In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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