Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9846 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI PONCINA BRUNO S.A.S., in persona del socio

accomandatario pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RANABOLDO CARLO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, PROCURATORE REGIONALE

DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

REGIONE PIEMONTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 389/2010 della CORTE CONTI – 3^ Sezione

Giurisdizionale centrale d’appello – ROMA, depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

giurisdizione Corte dei conti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte promuoveva un giudizio di responsabilità contro la Impresa Costruzioni Poncina Bruno & C. s.a.s., con sede in Casale Monferrato, per il danno cagionato alle finanze della Regione Piemonte derivante dalla erogazione a detta società di contributi pubblici a fondo perduto ai sensi del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 4 bis, in tema di provvidenze a favore di soggetti colpiti da calamità naturali, nella specie esondazione del fiume Po, che aveva allagato una vasta area piemontese fra cui il Comune di (OMISSIS), dove era ubicata una parte delle strutture aziendali della impresa summenzionata. Assumeva la Procura regionale che detta società aveva indebitamente percepito i contributi senza che gli stessi corrispondessero, non avendone fatto un corretto impiego, alle finalità previste dalla legge.

Chiedeva, pertanto, che la Impresa Costruzioni Poncina Bruno & C. s.a.s. fosse condannata al risarcimento a favore della Regione Piemonte della somma di Euro 1.514.057,21. Con sentenza del 25.11.2008 la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che alla predetta società non potesse attribuirsi la qualifica di gestore di risorse pubbliche solo perchè destinataria di una provvidenza a carico della pubblica amministrazione.

Detta sentenza veniva impugnata dalla Procura regionale dinanzi alla Corte dei Conti- giurisdizione centrale d’appello, che, accogliendo il gravame, dichiarava sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti, disponendo il rinvio della causa al primo giudice. Avverso tale sentenza la Impresa Costruzioni Poncina Bruno s.a.s. ha proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Le intimate Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte e la Procura Generale presso la Corte dei Conti non hanno spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia difetto di giurisdizione.

Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 2 e 4, all. E, nonchè dell’art. 103 Cost.. Deduce la ricorrente che per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti non è sufficiente che sussista il requisito della natura pubblica del danaro erogato, essendo necessario che il soggetto, della cui responsabilità si tratta, sia chiamato alla gestione delle risorse pubbliche messe a disposizione secondo un programma imposto dalla P.A., che vi sia cioè una relazione del soggetto privato con la pubblica amministrazione, caratterizzata dalla investitura del soggetto stesso, altrimenti estraneo all’amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un’attività. Nel caso di specie, la percezione di un contributo da parte di soggetti alluvionati non integrerebbe nè una gestione di risorse pubbliche nè un’assunzione del compito di porre in essere un’attività in vece della pubblica amministrazione, atteso che il privato, a condizione che sia documentata l’entità di danni subiti per l’alluvione, ha semplicemente diritto di ricevere dalla P.A. un contributo pari ad una quota od alla intera misura della spesa sostenuta per la sostituzione o il ripristino dei beni danneggiati.

Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta in fatto: che la Regione Piemonte, a seguito di favorevole istruttoria dell’Ufficio Danni Alluvioni della Regione stessa, ebbe a concedere alla Impresa Costruzioni Poncina Bruno & C. s.a.s., ai sensi del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 4 bis convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365 (che prevede l’erogazione di contributi pubblici a fondo perduto a favore di soggetti colpiti da calamità idrogeologiche), un contributo a fondo perduto, commisurato al 100% dei danni subiti in conseguenza dell’alluvione del Po dell’autunno 2000, per un importo di L. 4.294.025.960 (pari ad Euro 2.217.679,33), cui si aggiunse la somma di Euro 46.481,10 liquidata dai Comuni limitrofi al luogo di attività di impresa, per il cd. “pronto rientro” (ciò ai fini della ripresa delle attività produttive);

che a seguito di indagini della Guardia di Finanza era emerso che detta impresa aveva beneficiato indebitamente: a) della somma di euro 836.954,65 per danni dichiarati, ma non effettivamente subiti dagli immobili dell’impresa, atteso che gli immobili asseritamente alluvionati erano già stati precedentemente danneggiati e non erano comunque utilizzati dalla impresa; b) della somma di Euro 428.697,62 quale contributo per la sostituzione di automezzi dichiarati alluvionati, ma che invece erano stati rinvenuti dalla Guardia di Finanza presso l’impresa; c) della somma di Euro 43.753,63 per fatture relative ad interventi vari non riferibili agli eventi alluvionali dell’ottobre 2000; d) della somma di Euro 205.021,31 per mancata rendicontazione del corrispondente importo del contributo erogato;

che la Regione Piemonte aveva già provveduto ad emettere provvedimenti di revoca parziale dei contributi erogati. Sul rilievo che la erogazione dei contributi in questione da parte della Regione Piemonte fosse finalizzata alla ripresa delle attività produttive nell’area danneggiata dagli eventi calamitosi e che, pertanto, la società beneficiaria dei contributi dovesse ritenersi inserita di fatto in un “programma” finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico, rappresentato appunto dalla ripresa delle attività produttive, la Corte dei Conti ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, ritenendo che la fattispecie in questione integrasse una ipotesi di danno erariale.

Tale conclusione non può essere condivisa, atteso che non è supportata dai dati fattuali risultanti dalla sentenza impugnata. Da detta sentenza risulta che il contributo è stato in parte indebitamente percepito per danni ad immobili, non cagionati dall’alluvione, ma che erano già in precedenza sussistenti, e per danni ad automezzi, che in realtà non erano stati danneggiati.

I contributi predetti sono stati, quindi, erogati in considerazione di presupposti di fatto, che non sussistevano sin dall’origine e che, se conosciuti dalla Pubblica Amministrazione sin dal momento della richiesta del contributo, avrebbero portato la stessa a negarne la concessione.

Nè si fa riferimento nella sentenza impugnata ad un qualche provvedimento della P.A., dal quale si possa ricavare l’esistenza di un programma finalizzato al perseguimento dell’interesse alla ripresa dell’attività produttiva, cui la società ricorrente sia stata chiamata a partecipare e che non abbia contribuito a realizzare, o ad un provvedimento dal quale si possa, comunque, ricavare che i contributi in questione sono stati erogati al fine specifico della ripresa dell’attività produttiva.

Dalla sentenza impugnata risulta che i contributi pubblici in questione sono stati erogati all’Impresa Poncina Bruno & C. s.a.s. ai sensi del D.L. n. 279 del 2000, art. 4 bis, convertito in L. n. 365 del 2000, recante “interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonchè a favore di zone colpite da calamità naturali”.

In particolare l’art. 4 bis è intitolato.” Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell’ottobre e del novembre 2000″.

Il comma 1 stabilisce che: “Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3, 4, 5 bis, 6, 7, 8, 9 bis e 10 bis “.

I comma seguenti stabiliscono, poi, quale è l’entità del contributo da erogarsi alle varie categorie dei soggetti danneggiati dalle calamità, che vengono individuati nei titolari di attività produttive, nei proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, nei soggetti che esercitano libera attività professionale, nelle organizzazioni di volontariato e del terzo settore. Dal citato art. 4 bis non risulta che i contributi previsti abbiano quale precipua finalità la ripresa delle attività produttive, ma soltanto quella di indennizzare tutti i soggetti, imprenditori e non, che abbiano subito danni in conseguenza di gravi calamità naturali; trattasi quindi di contributi istituiti esclusivamente in ossequio a principi di solidarietà sociale ed aventi la esclusiva finalità di indennizzare i soggetti alluvionati del danno subito, il che porta chiaramente ad escludere la esistenza di un qualche collegamento funzionale della società summenzionata con la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un pubblico interesse, in mancanza del quale il privato non può ritenersi compartecipe fattivo di un programma di attività varato dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di detto interesse (cfr. cass. sez. un. n. 22652 del 2008; cass. sez. un. n. 1377 del 2000).

Tale conclusione porta ad escludere che nel caso in esame possa essere ritenuta sussistere la giurisdizione della Corte dei Conti.

Pertanto il ricorso deve essere accolto dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti e conseguentemente cassando la sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, cassa la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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