Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9845 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.19/04/2017),  n. 9845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 319-2013 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

RODOLFO LANCIANI 7, presso lo studio dell’avvocato MONICA DE

PASCALI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANA CLERICI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

D.N.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

19, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA LENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO BRUNETTI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata l’08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Esatri s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 112/7/12, depositata l’8/10/2012, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di primo grado, favorevole a D.N.P., con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca eseguita, su immobili di proprietà, in forza di sei cartelle di pagamento notificate non ritualmente al contribuente.

Il Giudice di appello, in particolare, rilevava la tardività della produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle esattoriali effettuate a mezzo del servizio postale, da parte dell’appellante Agente della riscossione, stante la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, nonchè l’inammissibilità del gravame, per mancanza di procura alle liti, non essendo idonea la procura generale alle liti, per atto del notaio Z., di Milano, del (OMISSIS), rilasciata dal legale rappresentante p.t. di Esatri Esazione Tributi s.p.a., avv. R.F.C., cessato dalla carica molti anni prima.

L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, error in iudicando, giacchè il Giudice di appello ha ritenuto tardiva la produzione documentale effettuata, in secondo grado, dall’Agente della riscossione, contumace nel primo giudizio, senza considerare che non si tratta di prove nuove e che non ricorre alcun ampliamento della materia del contendere, essendosi l’appellante limitato a svolgere mere difese volte a confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso del contribuente il quale, tra l’altro, aveva prospettato la mancata notificazione delle cartelle di pagamento poste a base della impugnata iscrizione ipotecaria.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del procedimento e della sentenza impugnata, error in procedendo, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, commi 5 e 18, (assistenza tecnica) e art. 182 c.p.c., comma 2 (difetto di rappresentanza o di autorizzazione), giacchè il Giudice di appello non ha considerato che la procura generale alle liti rilasciata il 7/11/1995, per il giudizio di secondo grado, dal legale rappresentante di Esatri Esazione Tributi s.p.a., avv. R.F.C., era valida ed efficace, essendo rimasta invariata l’identità del soggetto giuridico per il quale ha agito l’organo abilitato a conferire la procura, nonostante le sopravvenute modifiche societarie ricavabili dalla visura camerale depositata in atti. Evidenzia, altresì, che il Giudice di appello avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso solo a seguito della mancata esecuzione dell’ ordine, alla parte in giudizio senza assistenza tecnica – nella specie Equitalia Nord s.p.a. -, di munirsi di essa conferendo incarico ad un difensore abilitato, principio applicabile anche al processo tributario.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 2718 c.c., error in iudicando, giacchè il Giudice di appello ha erroneamente affermato che la prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento avrebbe indefettibilmente richiesto l’esibizione in originale di ciascuna delle medesime cartelle, con relativa relata di notifica, dovendosi ritenere al contrario sufficiente la produzione in giudizio dei sei estratti di ruolo e di copia degli allegati avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. di cui qui si discute. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa fatti decisivi e controversi per il giudizio inerenti l’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento, l’indicazione nell’impugnato provvedimento del responsabile del procedimento e la motivazione della comunicazione d’iscrizione di ipoteca, questioni ritenute assorbite dal Giudice di appello e che, se esaminate, avrebbero condotto alla riforma della prima sentenza ed al rigetto del ricorso del contribuente. Evidenzia la ricorrente: che le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate al D.N., il quale non le ha impugnate nei termini di legge, con conseguente definitività del relativo accertamento; che Equitalia Esatri s.p.a. ha legittimamente proceduto alla iscrizione ipotecaria per il doppio del carico tributario scaduto e non pagato, come comunicato al contribuente a mezzo lettera a.r. del 27/1/2009, nella quale è riportato in calce il dettaglio degli addebiti; che gli estratti di ruolo costituiscono titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e suoi coobbligati; che l’omessa individuazione nominativa del responsabile del procedimento costituisce mera irregolarità; che la funzione meramente informativa della comunicazione di iscrizione dell’ipoteca rende ultronea una motivazione specifica del provvedimento; che non è richiesta la preventiva notifica dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, stante la natura cautelare della garanzia, la quale si colloca in un momento precedente l’espropriazione forzata.

Il secondo motivo di ricorso, che per ragioni logiche deve essere esaminato prioritariamente, è fondato e merita accoglimento.

Secondo quanto riportato nella sentenza della CTR della Lombardia, il procuratore dell’appellante Equitalia Nord s.p.a. si sarebbe avvalso, nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, di una procura alle liti non più valida, in quanto il potere rappresentativo in capo al soggetto che aveva rilasciato la suddetta procura, nella qualità di legale rappresentante di Esatri Esazione Tributi s.p.a., era venuto meno, ai sensi dell’art. 2384 c.c., essendo successivamente cessato dalla carica.

La palese infondatezza della argomentazione consegue all’applicazione del principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo il quale la procura conferita al difensore dall’amministratore, in rappresentanza di una società di capitali “per ogni stato e grado della causa”, è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l’amministratore dopo il rilascio della procura, e prima della proposizione dell’impugnazione, sia cessato dalla carica (Cass. n. 11536/2014; n. 11635/2001; n. 21563/2008, in motivazione; n. 5319/2007; n. 11847/2007; n. 8281/2006; n. 13434/2002).

Trova, pertanto, applicazione la regola generale per cui la sostituzione della persona titolare dell’organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell’efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che questa non venga revocata dal nuovo rappresentante legale.

Nel caso in esame, inoltre, neppure assumono rilevanza le documentate vicende societarie che hanno, nel corso dell’anno 2011, interessato l’Agente della riscossione, in quanto la fusione per incorporazione di Esatri Esazione Tributi s.p.a. in Equitalia Nord s.p.a., ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., disposizione introdotta dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6 del 2003) ed applicabile alle fusioni (per unione od incorporazione) successive all’entrata in vigore della nuova disciplina (1 gennaio 2004), la fusione tra società “si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” non dando luogo ad alcun fenomeno successorio, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo (Cass. n. 1376/2016).

Passando all’esame delle altre censure, quella contenuta nel primo motivo di ricorso merita accoglimento, alla stregua dell’uniforme orientamento di questa Corte – avvalorato dal dato normativo testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 – in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all’art. 345 c.p.c. ed alle condizioni, ivi previste, di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello (Cass. n. 20109/2012; n. 18907/2011; n. 1915/2007).

Il richiamato art. 58, comma 2, espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in grado d’appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2015; n. 23616/2011).

La CTR non ha fatto corretta applicazione delle norme processuali invocate dall’allora appellante laddove ha erroneamente ritenuto non utilmente valutabili, sol perchè prodotti in grado di appello, i documenti destinati a dimostrare l’intervenuta notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione di ipoteca e, dunque, l’infondatezza di una delle ragioni impugnatorie fatte valere dal contribuente.

Merita di essere accolto anche il terzo motivo di ricorso.

Sulla questione posta con tale censura vanno ricordati i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, che la sentenza impugnata ha del tutto disatteso, per i quali “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/2011, ma anche più di recente n. 6395/2014 e n. 9246/2015).

In relazione a detta modalità di notificazione, contrariamente a quanto a sembra sostenere nel controricorso l’intimato contribuente, non è affatto necessario che l’Agente della riscossione produca l’originale o la copia della cartella di pagamento notificata, nè che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, essendo senz’altro sufficiente l’avvenuta produzione in giudizio dei “n. 6 estratti di ruolo e avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r.”, rispondendo tale soluzione anche al disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta.

Il principio di diritto che viene in rilievo è quello per il quale, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 3036/2016; n. 16949/2014; n. 15315/2014; n. 9111/2012).

Inoltre, questa Corte ha già avuto occasione di affermare (in tema di esecuzione esattoriale) che ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014).

La cartella esattoriale altro non è, infatti, che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e “L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente)… ” (Cass. n.12888/2015).

Il quarto motivo di ricorso va, invece, disatteso in quanto la CTR ha ritenuto implicitamente assorbiti gli ulteriori profili di censura della sentenza di prime cure, sui quali non v’era più necessità di provvedere, sicchè le relative questioni debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all’esame del giudice di rinvio (Cass., n. 18 677/2011).

La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, per un nuovo esame della controversia.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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