Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9845 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 14/04/2021), n.9845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21826-2019 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2551/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel corso del 2008, la s.p.a. Unipol Sai (come allora diversamente denominata) ha convenuto avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Poste Italiane, per chiederne la condanna a risarcire il danno provocatole dell’essere stato “pagato a soggetto non legittimato un assegno di traenza” montante a Euro 14.00 00. Emesso dalla società attrice a valere su conto corrente a sè intestato, l’assegno di traenza era stato poi negoziato dalla società convenuta, con versamento delle relative somme nelle mani di persona diversa dal legittimo beneficiario.

2.- Il Tribunale ha respinto la domanda attorea pur ritenendo sussistente la responsabilità di Poste Italiane: in ragione del fatto che Unipol non aveva però dimostrato di avere dovuto riemettere un nuovo assegno in favore dell’effettivo beneficiario.

3.- Unipol Sai ha proposto appello avanti alla Corte di Roma. Questa, con sentenza depositata in data 11 aprile 2019, ha accolto l’appello e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ha condannato la società Poste Italiane a risarcire il danno così complessivamente provocato.

A sostegno della propria decisione la Corte territoriale ha rilevato che “occorre prendere atto che l’accertamento della responsabilità di Poste Italiane è ormai cosa giudicata, non avendo l’odierna appellata proposto appello incidentale sul punto”.

Procedendo all’esame del danno, la Corte romana ha rilevato che il “trafugamento e l’abusiva riscossione del titolo abbiano provocato di per sè un pregiudizio alla società che, con propria provvista, lo aveva fatto emettere dalla banca di sua fiducia”;

“la Compagnia ha subito inevitabilmente una diminuzione patrimoniale corrispondente alla somma confluita nel titolo illegittimamente riscorso”.

4.- Avverso questo provvedimento, Poste Italiane ricorre per cassazione, esponendo tre motivi.

Unipol Sai si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Col primo motivo, il ricorrente assume violazione della norma della L. assegni, art. 43, art. 1218 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, art. 1992 c.c., e L. n. 445 del 2000.

Ad avviso del ricorrente, la “sentenza appare censurabile laddove, nel considerare di fatto Poste responsabile solo per avere pagato il titolo per cui è causa, qualifica la responsabilità come oggettiva e non contrattuale”.

Il secondo motivo è rubricato nel vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Nel suo svolgimento, il motivo afferma in particolare che – una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell’alveo di quella contrattuale – “non appare più sostenibile la tesi per cui essa risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato a favore di chi non legittimato a prescindere della sussistenza dell’elemento della colpa”.

6.- Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

Essi non si confrontano in alcun modo, infatti, con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Come sopra si è riportato (nel n. 3), la Corte romana ha rilevato, in proposito, che Poste Italiane non ha proposto appello incidentale avverso l’affermazione, resa dal giudice del primo grado, sulla sua responsabilità, con la conseguenza che il relativo accertamento è ormai diventata “cosa giudicata”.

7.- Il terzo motivo assume la violazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83, e del D.M. 26 febbraio 2004, con riferimento alle norme dell’art. 1227 c.c., comma 1, e L. assegni, art. 43. Segnala il ricorrente che UnipolSai ha trasmesso l’assegno per posta ordinaria; tale metodo – si precisa – non può ritenersi in sè stesso sufficientemente sicuro.

8.- Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non indica gli atti e i termini in cui avrebbe sollevato la tematica del concorso di colpa in ragione del mezzo di trasmissione del documento prescelto da Unipol.

Di conseguenza, il motivo non rispettq il pur necessario requisito della autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c..

9.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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