Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9845 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9845 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
4
.

sul ricorso 7113-2013 proposto da:
MADEO GIUSEPPE ANTONIO MDAGPP58L06E678B,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 1,
presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CONDELLO,
rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO EVOTAPE MASKING SRL IN LIQUIDAZIONE
E IN CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2536/2012 del TRIBUNALE di NOVARA
del 5/02/2013, depositato il 06/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

C.

Data pubblicazione: 13/05/2015

1.

udito l’Avvocato Madeo Giuseppe Antonio (ricorrente) che si riporta
agli scritti.

In fatto e in diritto
1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il

Antonio Madeo, con atto notificato il 7 marzo 2013, ha proposto
ricorso per cassazione del decreto, depositato il 6 febbraio 2013 e
comunicato in pari data, con il quale il Tribunale di Novara ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo del Fallimento EVOTAPE
MASKING S.r.l. in liquidazione proposta dall’odierno ricorrente
avverso il provvedimento con il quale il G.D. aveva ammesso il credito
(derivante dall’attività professionale, svolta dal ricorrente, di
predisposizione e redazione degli atti e documenti di cui all’art. 161,
comma 2, 1.fall., necessari per l’ammissione della società anzidetta a
concordato preventivo, disposta nel luglio 2011) pari a euro 150.000,00
in privilegio ex art. 2751 n.2 cod.civ., anziché in prededuzione ex art.
111 comma 21.fall., come richiesto;
che l’intimata Curatela non ha svolto difese;
considerato che il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione
di norme di diritto (artt. 111 comma II, art.67 lett.g 1.fall., nonché
l’abrogato art.182 quater 1.fall.), lamentando che il giudice di merito
avrebbe erroneamente affermato che sarebbero esclusi dalla
prededuzione i compensi per attività professionali, diverse da quelle
degli incaricati di redigere la relazione di cui all’art.161 comma 3, svolte
nella vigenza dell’art.182 quater comma 4 1.fall. (introdotto nel maggio
2010 e abrogato, limitatamente al comma in questione, dal
D.L.n.83/2012 convertito in L.n.134/2012) ;

Ric. 2013 n. 07113 sez. M1 – ud. 17-02-2015
-2-

consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che l’avv.Giuseppe

ritenuto che il ricorso appare meritevole di accoglimento atteso che la
questione posta è stata già affrontata da questa Corte in fattispecie
analoghe a quella in esame ed è stata risolta nel senso che i crediti sorti
a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione
del concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra

1.fall., come modificato dall’art. 99 del D.Lgs. n.5/06; si è difatti
affermato che tale disposizione, nell’indicare come prededucibili i
crediti “così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli
sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla
presente legge”, detta un precetto di carattere generale, privo di
restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata
della crisi d’impresa (ratio emergente anche dal disposto dell’art.67
lett.g 1.fall., introdotto dal D.L.n.35//2005 conv.in L.n.80/2005),
introduce un’eccezione al principio della par condicio credito rum,
estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti
in funzione di precedenti procedure concorsuali(cfr. ex multis Cass.
n.19013/14; n.5098/14; n.8958/14; n.9489/13; n.8533/13);
che il disposto dell’ormai abrogato art. 182 quater comma 4 1.fall. (che
subordinava la prededucibilità ad un’espressa disposizione del
provvedimento di ammissione al concordato preventivo o all’omologa
del relativo accordo), appare erroneamente valorizzato dal Tribunale a
sostegno di una interpretazione restrittiva della disposizione generale
dell’art. 111 1.fall., atteso che la suddetta norma speciale, riferendosi
esclusivamente alla prededucibilità dei crediti nell’ambito della
procedura di concordato preventivo, non sarebbe stata comunque
applicabile alla fattispecie in esame (cfr.ex multis: Cass.n.8958/14;
n.5098/13);
ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio
Ric. 2013 n. 07113 sez. M1 – ud. 17-02-2015
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quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2,

a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi
che precedono, essere accolto.”
2. In esito alla odierna adunanza camerale, sentito il ricorrente, il
Collegio condivide pienamente le considerazioni svolte nella relazione.
Il provvedimento impugnato è pertanto cassato. Quindi, non essendo

merito a norma dell’art.384 comma terzo cod.proc.civ., con
l’ammissione al passivo del Fallimento EVOTAPE MASKING s.r.1.,
in prededuzione a norma dell’art.111 comma I n.1 1.fall., del credito in
favore dell’avv.Giuseppe Antonio Madeo già ammesso in privilegio.
3. Quanto alle spese di causa, ritiene il Collegio di confermare la
compensazione fra le parti delle spese dell’opposizione disposta dal
Tribunale, considerando che il provvedimento impugnato è stato
emesso quando ancora sulla questione esaminata non si era formato
l’orientamento (poi consolidatosi) di questa Corte cui la relazione ha
fatto riferimento. Analoghe considerazioni giustificano la statuizione di
irripetibilità delle spese di questo giudizio nei confronti del Fallimento
Evotape Masking, che non si è costituito per resistere al ricorso di
controparte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, dispone l’ammissione al passivo del Fallimento
EVOTAPE MASKING s.r.1., in prededuzione a norma dell’art.111
comma I n.1 1.fall., del credito in favore dell’avv.Giuseppe Antonio
Madeo già ammesso in privilegio; compensa tra le parti le spese del
giudizio di opposizione e dichiara irripetibili nei confronti del
Fallimento le spese di questo giudizio di cassazione.
Da inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002,
della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
Ric. 2013 n. 07113 sez. M1 – ud. 17-02-2015
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necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi la causa nel

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

DEPOSITATO Vi CANCELLENA

Così deciso in Roma, nella camera di consigli del 17 febbraio 2015

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