Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9845 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato COLELLI RIANO ROBERTO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREOLI DARIO, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE PER IL LAZIO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2010/A della CORTE CONTI – 1^ Sezione

giurisdizionale centrale d’appello – ROMA, depositata il 05/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito l’Avvocato Dario ANDREOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 1396/07 la Sezione Territoriale per il Lazio della Corte dei Conti , ritenute sussistenti, in relazione ad alcune forniture commissionate dall’ENAM (Ente Nazionale di assistenza magistrale), alcune ipotesi di danno erariale, contestate agli amministratori di detto ente B.I., D.S.P. e S.G., nella loro qualità di componenti della commissione preposta alla scelta ed alla acquisizione delle forniture – per avere essi omesso ogni vigilanza sulla convenienza economica dei contratti e sulla congruità dei prezzi pagati e conferito a B.G. un inutile incarico di progettazione e direzione lavori – e a quest’ultimo, quale progettista e direttore dei lavori – per avere alterato la fase di acquisizione dei preventivi ed inoltre predisposto un computo metrico con prezzi più alti rispetto a quelli di mercato – condannava i predetti al risarcimento dei danni, che per il B. quantificava in Euro 101.737.

Detto giudice è pervenuto a tale decisione in relazione alle seguenti procedure espletate dall’ENAM: a) acquisto di mobili ed arredi per gli uffici della sede centrale; b) acquisto di mobili ed arredi per la casa di soggiorno di Ostia; c) acquisto di divani e tendaggi per la sede centrale e per la casa di soggiorno di Ostia, d) conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione della contabilità e valutazione dei preventivi.

Con riferimento alla procedura di cui alla lettera a) il collegio ha ritenuto sussistente la responsabilità per colpa grave degli amministratori componenti della commissione e del progettista direttore dei lavori per la scelta della ditta fornitrice e l’aggiudicazione della fornitura essendo stata accertata la effettuazione di una spesa ingiustificata e molto maggiore di quella effettivamente necessaria, dato che i beni oggetto di fornitura non avevano nessuna caratteristica innovativa, rientrando nella normale produzione di serie. Con riguardo a tale fornitura al progettista e direttore dei lavori è stato contestato di avere, nella fase preliminare della presentazione delle offerte, contattato alcuni responsabili delle ditte, rendendo così verosimile una sua partecipazione alla predisposizione delle offerte, dal momento che diversi titolari avevano disconosciuto le firme apposte sulla documentazione per la partecipazione alla gara.

La responsabilità dello stesso veniva ravvisata anche per avere attestato improbabili stati di avanzamento.

Con riferimento alle forniture di cui alle lett. b) e c) la responsabilità del progettista-direttore dei lavori è stata ritenuta per essersi adoperato per alterare la fase di acquisizione dei preventivi e per avere comunque sottoposto alla Giunta preventivi con prezzi sovrastimati rispetto a quelli correnti di mercato, pur essendo stato interpellato in merito nella sua qualità di organo tecnico.

Detta sentenza è stata impugnata dai predetti amministratori dell’ENAM e dal B. dinanzi alla giurisdizione centrale della Corte dei Conti.

Nel censurare la sentenza impugnata il B. ha, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per inesistenza di rapporto di servizio del ricorrente con la P.A..

Il giudice d’appello ha confermato la decisione del primo giudice.

Per quanto riguarda l’eccepito difetto di giurisdizione il giudice d’appello ha affermato, al riguardo, che “come giustamente e condivisibilmente rilevato in primo grado il B. è stato il dominus delle forniture, contribuendo a determinare gli orientamenti dell’Amministrazione in modo diretto, continuo e rilevante.

Il B. ha in realtà esautorato gli uffici interni, finendo con lo svolgere le loro funzioni e, quindi, per quanto riguarda questa sede, assumerne le responsabilità.” Ed ancora: “Egli, immedesimandosi nella realtà funzionale dell’Ente, ha condotto trattative personalizzate con una totale confusione di atti e manifesta sovrapposizione di ruoli (partecipava alla stesura delle note di offerta delle ditte, i cui titolari talora hanno contestato la provenienza del relativo contenuto …”il B. ha malamente eseguito il proprio compito, in quanto, incaricato (disutilmente) per la migliore e più economica gestione delle procedure di fornitura, ha posto in essere comportamenti esattamente contrari a tali finalità”.

Sulla base di tali rilievi il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti, in base al principio secondo cui, allorquando un professionista esterno entra con il suo operato in modo diretto e determinante nei processi decisionali dell’Amministrazione, viene a trovarsi in rapporto di servizio con essa.

Avverso detta sentenza B.G. ha proposto ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione. La Procura Generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione della Corte dei Conti; violazione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52 e 81 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, in relazione agli artt. 360 c.p.c., comma 1 e art. 362 c.p.c..

Il ricorrente contesta i dati di fatto che la sentenza della Corte dei Conti ha ritenuto rilevanti per affermare la sussistenza della propria giurisdizione.

Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali il ricorrente avrebbe assunto il ruolo di dominus delle forniture, avendo contribuito a determinare gli orientamenti dell’amministrazione in modo diretto, continuo e rilevante e l’affermazione che lo stesso ha esautorato gli uffici interni, finendo con lo svolgere le loro funzioni, costituirebbero, secondo l’assunto del ricorrente, soltanto enunciati di carattere meramente assertivo, che non consentirebbero di ricostruire il ragionamento logico-giuridico attraverso cui il giudice a quo è pervenuto alle predette conclusioni.

Il Collegio osserva che la Corte dei Conti è pervenuta a tali conclusioni sulla base di accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, che ha evidenziato attività e comportamenti posti in essere dall’architetto B. e che giustificano le conclusioni, cui è pervenuta la sentenza impugnata.

In ogni caso che il B. non possa ritenersi un mero consulente privato, restato del tutto estraneo alla attività della P.A., emerge dal fatto che, come risulta dalla sentenza impugnata, al predetto, con delibera della Giunta Esecutiva dell’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, fu conferito non solo l’incarico di progettista, ma anche quello di direttore dei lavori.

Il fatto di essergli stato conferito anche l’incarico di direttore dei lavori è sufficiente per ritenere che l’attività posta in essere dal B. possa essere valutata dalla Corte dei Conti per verificare se al predetto siano addebitabili comportamenti rilevanti al fine di ritenere sussistente la responsabilità erariale dello stesso.

Nel caso che ne occupa pertanto l’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di un danno patrimoniale e l’ente pubblico che subisce il danno – presupposto questo necessario perchè possa configurarsi una fattispecie risarcitoria riconducibile nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti – sussiste non solo perchè l’attuale ricorrente si è sostituito alla P. A. nella scelta delle ditte e nella valutazione di congruità delle offerte, come affermato nella sentenza impugnata, ma anche per la qualità da lui rivestita di direttore dei lavori.

Questa Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte, orientamento giurisprudenziale che merita di essere condiviso, che l’incarico di direttore dei lavori comporta che il soggetto, che ne è investito, è funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della P.A. quale organo tecnico e straordinario della stessa, per cui il giudizio di responsabilità per i danni cagionati alla P.A., da chi ha svolto tale incarico, appartiene alla giurisdizione del giudice contabile (cfr. in tal senso: cass. sez. un. n. 7446 del 2008; cass. sez. un. n. 340 dei 2003; cass. sez. un. n. 3358 del 1994):

Pertanto non sussiste il denunciato difetto di giurisdizione.

Conseguentemente il ricorso deve essere respinto, senza alcuna condanna relativamente alle spese, essendo la parte resistente costituita dalla Procura Generale presso la Corte dei Conti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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