Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9844 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30764-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LIDIA CORALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2772/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro L.C. avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente prospetta, con il primo motivo, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per la asserita mancata indicazione del quantum richiesto.

Con il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, conv. nella L. n. 123 del 2017, osservando che la normative sopravvenuta avrebbe inciso sulle sorti del procedimento, riducendo l’importo del diritto al rimborso della parte contribuente.

Il primo motivo è inammissibile, prospettando una questione che non può desumersi dagli atti all’esame di questa Corte, avendo peraltro la ricorrente messo di riprodurre in ricorso la parte dell’istanza che, a dire della stessa, sarebbe stata genericamente formulate. Questa Corte ha infatti ritenuto che allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 2771 del 02/02/2017).

Il secondo motivo è infondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che il rimborso tempestivamente richiesto dalla contribuente – questione qui non più controversa – non è limitato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (comma 665, primo periodo, modificato dal cit. art. 16-octies, comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (comma 665, quinto periodo, come introdotto dal cit. art. 16-octies, comma 1, lett. b)), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il cit. comma 665 al Ministro dell’economia e delle finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire “i criteri di assegnazione dei predetti fondi”.

Orbene tale ius superveniens si è già ritenuto non incidere sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è il ricorrente, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza- da ultimo, v., ex plurimis, Cass. n. 21090/2019, ove pure si è ribadito che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso.

Il che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i principi di diritto già consolidatamente enunciati in materia da questa Corte (v. Cass., n. 19668 del 24 luglio 2018).

Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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