Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9844 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – President – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consiglie – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2234-2007 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato TRAVARELLI ETTORE, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso L’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARANI BRUNO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55011/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

dell’/12/05, depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 19 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da P.R. avverso il Comune di Roma, per l’annullamento della cartella esattoriale, relativa al verbale n. (OMISSIS) del 17 marzo 1997, emesso per violazione del codice della strada. Disponeva la compensazione delle spese di lite.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto del 12 gennaio 2007.

Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato.

I due motivi di ricorso denunciano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 132 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost., lamentando la mancata condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite. Lamentano che la compensazione delle spese e’ stata disposta senza motivazione, indebitamente affermando l’esistenza di non precisati “giusti motivi”.

Il ricorso e’ fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 20598/08) hanno stabilito che “nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 26, art. 2, comma 1, lett. a) e art. 3, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorche’ le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in se’ considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da’ atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficolta’ di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilita’ a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attivita’ processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali”. Nel caso di specie il giudice di pace ha accolto il ricorso rilevando la prescrizione della pretesa sanzionatoria essendo trascorsi oltre sette anni dalla contesione senza che fossero notificati altri atti interruttivi La compensazione delle spese di lite e’ stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l’esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale. Pertanto il ricorso e’ fondato e va riaffermato il principio di diritto teste riportato.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma, perche’ provveda nuovamente in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, nonche’ in ordine alle spese di questo procedimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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