Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9843 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9843
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici
dell’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dell’avvocato MURRA
RODOLFO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CASTIGLIONE – CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIO SOC. COOP. a R.L. IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.L. LAGRANGE 1, presso lo studio
dell’avvocato GOLISANO PIETRO, che lo rappresenta e difende, per
delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
A.C.E.A. S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2723/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (A.G.O.).
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza del 13 maggio 2004 dichiarò i difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all’opposizione proposta dalla soc. Cooperativa Consorzio Sviluppo edilizio al provvedimento di ingiunzione emesso dalla soc. ACEA per il pagamento della somma di L. 16.168.000 in relazione ad una fornitura di energia elettrica inerente ad un impianto di pubblica illuminazione; nonchè sulla domanda di garanzia formulata dalla società suddetta nei confronti del comune di Roma chiamato in giudizio onde rivalerla delle somme che detta società sarebbe stata condannata a corrispondere all’ACEA. In riforma della decisione, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 6 luglio 2009, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia e ne ha rimesso gli atti al primo giudice,per esserne oggetto l’inadempimento di un contratto privatistico di somministrazione di acqua ed energia elettrica:
l’esame di condotte per le quali non è configurabile l’esercizio di un pubblico potere comportante interventi sul territorio.
Per la cassazione della sentenza il comune di Roma ha proposto ricorso per due motivi, cui resiste il solo Consorzio edilizio con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ente pubblico, deducendo violazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la giurisdizione ordinaria malgrado la controversia avesse per oggetto obbligazioni stabilite a carico delle parti da una convenzione urbanistica che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè l’inadempimento da parte di esso comune delle obbligazioni con la stessa assunte e l’invalidità dei relativi atti: perciò rientrando quanto meno in relazione alla pretesa manleva postulata dal Consorzio nella materia urbanistica devoluta dalla norma alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo,deducendo vizi di motivazione, si duole che la sentenza abbia dichiarato l’irrilevanza della convenzione senza considerare che proprio detto contratto e gli asseriti inadempimenti alle relative obbligazioni costituiva il prius logico-giuridico rispetto ai successivi comportamenti delle parti soltanto consequenziali ed accessori; che ne rappresentavano perciò un posterius rispetto all’esame della convenzione appartenente al giudice suddetto.
Il ricorso è infondato.
Tanto la sentenza impugnata quanto le parti hanno riferito che l’ACEA si è avvalsa del procedimento di ingiunzione previsto dal R.D. n. 639 del 1910 per il recupero di un credito di L. 16.168.000 relativo al corrispettivo per l’energia elettrica inerente ad un impianto di pubblica illuminazione fornita alla soc. Castiglione-Consorzio sviluppo edilizio;la quale ha proposto opposizione contestando in linea principale la sussistenza di detta obbligazione dopo il 1994,in cui aveva eseguito alcune opere per conto del comune, ed assumendone il trasferimento in capo a detta amministrazione per effetto di due convenzioni con la stessa stipulate il 18 febbraio 1974 e 22 luglio 1976. E chiedendo in subordine di essere garantita dall’ente pubblico delle eventuali somme che sarebbe stata condannata a pagare alla fornitrice.
Pertanto, siccome l’opposizione all’ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’opponente assume la veste formale e sostanziale di attore, mentre l’opposto quella di parte convenuta, nel giudizio di opposizione in oggetto, la causa petendi è costituita dall’accertamento negativo della pretesa dell’ACEA del pagamento del canone della fornitura di energia elettrica per il menzionato periodo successivo al 1994; e quindi dell’insussistenza e/o dell’estinzione o per converso dell’inadempimento dell’obbligazione principale posta dal relativo contratto di natura privatistica a carico della parte che ne ha ricevuto l’erogazione dal fornitore.
La controversia rientra allora ampiamente nella regola da decenni enunciata da queste Sezioni Unite,per cui con la sottoscrizione del contratto (quale quello di somministrazione di energia elettrica intercorso tra l’ACEA ed il Consorzio) si instaura tra le parti un vincolo negoziale “iure privatorum” comportante che tutte le controversie attinenti alla sua esecuzione devono ascriversi alla giurisdizione ordinaria: configurabile quando si discuta sia della esistenza giuridica delle obbligazioni gravanti su ciascuno dei contraenti,sia del come il contratto vada eseguito tra le parti.
Mentre appartengono al giudice amministrativo tutte quelle che attengono alla fase preliminare – antecedente e prodromica al contratto – inerente alla formazione della volontà di contrarre da parte dell’amministrazione (o del concessionario) ed alla scelta del contraente privato in base alle regole cd. dell’evidenza pubblica.
Detto criterio di riparto non è mutato neppure dopo le disposizioni del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 e L. n. 205 del 2000, art. 7, che aveva devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi (1 comma): atteso il principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite,che , alla generale devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa delle controversie in materia di pubblici servizi, introdotta da tale disciplina, sono sottratti i “rapporti individuali di utenza con soggetti privati”, riferibili a tutti quei rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio) ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da esso regolamento scaturito (Cass. 25034/2006; 12049/2006; 8103/2004). E quindi perchè la Corte Costituzionale con la sentenza 204 del 2004, ha dichiarato parzialmente illegittima detta normativa, rilevando che le materie affidate alla giurisdizione suddetta devono necessariamente partecipare della medesima natura – segnata dall’agire della P.A. come autorità, nei confronti della quale è accordata tutela alle posizioni di diritto soggettivo del cittadino dinanzi al giudice amministrativo – di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità. Sicchè siffatta natura non si riscontra nei rapporti negoziali della P.A. che hanno inizio con l’incontro della volontà tra di essa ed il contraente privato per la stipulazione del contratto, e proseguono con tutte le vicende in cui si articola la sua esecuzione:nel cui ambito i contraenti – p.a. e privato- si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere, rispettivamente, di diritti soggettivi ed obblighi giuridici a seconda delle posizioni assunte in concreto. Pertanto nell’ambito di detti rapporti rientra anche il contratto di somministrazione di energia elettrica di cui agli art. 1559 segg. cod. civ., pur esso,perciò avente natura privatistica e stipulato su basi paritetiche, in cui l’obbligazione del pagamento del prezzo da parte del fornitore è specificamente disciplinata dagli artt. 1561-1563 cod. civ. e le relative controversie attinenti alla sussistenza, all’adempimento ed alle cause di estinzione di detta obbligazione,così come ad ogni posizione di dare ed avere tra le parti, aventi natura di diritto soggettivo appartengono alla giurisdizione ordinaria: ad eccezione dell’ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui il canone o corrispettivo sia fissato in base a provvedimenti generali dell’amministrazione adottati a seguito di un procedimento di evidenza pubblica e l’utente detto provvedimento impugni per uno dei tradizionali vizi dell’atto amministrativo rientranti nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Nè la giurisdizione può mutare in relazione alla domanda di garanzia avanzata dal Consorzio nei confronti del Comune per effetto delle due menzionate convenzioni cui è assolutamente estranea l’Acea: anzitutto perchè le questioni sulle convenzioni intercorse tra il Consorzio ed il Comune sono sollevate non in via principale e neppure per conseguirne una pronuncia di annullamento,ma in via meramente incidentale onde stabilire il fondamento della domanda di manleva avanzata dall’utente Consorzio nell’ipotesi in cui risulti sussistente l’obbligazione de pagamento del prezzo della relativa fornitura e ne venga accertato l’inadempimento nel contratto di fornitura devoluto alla giurisdizione ordinaria: perciò senza interferire sul “petitum” sostanziale in relazione al quale va determinata la giurisdizione in relazione alla titolarità passiva della obbligazione suddetta.
E quindi perchè il comune, pur avendo qualificato gli accordi stipulati nel i 1974 e 1976 “convenzioni urbanistiche” non ne ha prospettato neppure in linea generale contenuti e funzione che ne consentano (anche in considerazione dell’epoca in cui vennero stipulate) l’inserimento nei noti contratti ad oggetto pubblico previsti dalla Legge Urbanistica 1150 del 1942, come modificata dalla L. n. 765 del 1967 e concludentisi con l’approvazione del piano di lottizzazione nonchè con il rilascio delle relative licenze e/o concessioni edilizie; ed il solo riferimento da parte del comune “all’art. 8 della convenzione” relativo all’esecuzione di un impianto di energia elettrica,nonchè alla consegna ed ai successivi oneri di manutenzione senza alcun’altra specificazione,non ne consente neppure di apprezzare il collegamento con la “materia urbanistica” sulla quale è fondato l’intero ricorso.
Le spese del giudizio gravano sul soccombente comune e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso,dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio svil. edil.
Castiglione in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011