Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9842 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2036/2007 proposto da:

COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BROFFERIO 6, presso lo studio dell’avvocato

ROSSI Adriano, che lo rappresenta e difende, giusta Delib. G.M. 6

febbraio 2006, n. 138/11 e giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 392/2005 del GIUDICE DI PACE di LANGHIRANO,

del 25/11/05, depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Rossi Adriano che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Langhirano con sentenza del 7 dicembre 2005 accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da D.A. avverso il comune di Parma per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 9 dicembre 2004, con cui era stato accertato il passaggio con luce semaforica rossa. Rilevava che la costituzione in giudizio del Comune era irregolare, sicchè non poteva essere esaminata l’eccezione di incompetenza per territorio contenuta nella note depositate da parte opposta.

Il comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 gennaio 2007 e illustrato da memoria. L’opponente è rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il primo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, art. 83 c.p.c.. Il giudice di pace ha motivato la declaratoria di irregolarità della costituzione in giudizio del Comune con la mancata allegazione della delega rilasciata dal Sindaco di Parma al Comandante della Polizia municipale, che aveva redatto le note di costituzione dichiarandosi munito dei delega del Sindaco stesso; ha aggiunto che in forza dello statuto comunale sarebbe stata comunque necessaria “una delibera collegiale di incarico”; ha negato dubbiosamente l’ammissibilità della costituzione in giudizio “fatta per posta”.

Il Comune, nel ribadire con il secondo motivo che l’incompetenza del giudice di Langhirano deriva dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, essendo l’infrazione avvenuta in Parma, contesta la irregolarità della propria costituzione in giudizio. La censura è fondata. Il giudice di pace ha ignorato la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 18.3.2004, con la quale è stato stabilito che è incostituzionale la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. La sentenza rendeva inapplicabile da quel momento la norma espunta dall’ordinamento, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione già nel giudizio de quo, iniziato nel dicembre 2004 e definito nel 2005 (cfr. Cass. 20942/06).

In secondo luogo il giudice di pace ha errato nel ritenere espressamente inapplicabile l’orientamento giurisprudenziale affermato a partire da Cass. 9710/01 secondo il quale: “Nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione per violazioni alle norme relative alla circolazione stradale, per la costituzione in giudizio del Prefetto la delega al funzionario incaricato della difesa, senza il patrocinio di un difensore, deve essere conferita per iscritto, anche se non è necessaria la produzione agli atti del processo, in quanto non è equiparabile alla procura di cui all’art. 83 cod. proc. civ., essendo sufficiente la sua sottoscrizione nella comparsa di risposta e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità. Ciò in conformità’ del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro ufficio, si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che non può essere messa in discussione in giudizio ove, come nella specie, non sia sorta alcuna contestazione al riguardo” (conf. Cass. 4972/07 e 7065/04). Detto insegnamento, per la portata generale del principio espresso, risulta applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, come è stato già affermato da questa Corte (v. Cass. 24673/06), nonchè ribadito in altra controversia, analoga a quella odierna, che ha visto protagonista il comune di Parma (Cass. 17434/07). Al fine della regolarità della costituzione in giudizio del comune è infatti sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità. La delega rilasciata dall’autorità’ amministrativa al funzionario incaricato della difesa nel giudizio di opposizione in materia di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell’art. 83 cod. proc. civ., ma sì concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass. 15324/06), ditalchè erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che dovesse essere rilasciata nelle forme previste per la costituzione in giudizio nei giudizi ordinar in cui l’ente sia parte.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre restano assorbiti il secondo, di cui si è detto e il terzo, relativo alla sussistenza della violazione contestata all’opponente. Sulle relative questioni dovrà pronunciarsi il giudice adito, che dovrà adeguarsi al principio di diritto sopraenunciato in ordine dell’esame dell’atto di costituzione in giudizio del Comune ricorrente.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Langhirano, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di Langhirano, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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