Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9842 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15315/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

C.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Leopoldo Da Ros,

elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Baglivi n. 8 presso lo

studio dell’Avv. Tiziana Lancellotti, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 139/11/12 depositata il 6 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– In relazione ad acquisto fondiario operato da C.O. nel 2007, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione emesso in revoca dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.

– In via preliminare, si respinge l’eccezione di controricorso per la quale il ricorso è inammissibile attesa l’acquiescenza rivelata da sgravio; invero, quest’ultimo è atto non univoco ai fini dell’acquiescenza, potendo rispondere alla volontà di evitare spese di precetto ed esecutive (Cass. 7 febbraio 2008, n. 2826, Rv. 601781; Cass. 11 luglio 2012, n. 11769, Rv. 623346; Cass. 1 aprile 2016, n. 6334, Rv. 639630).

– Ancora in limine, dubitando il controricorrente che sussista l’obbligo di deposito del certificato sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale, si precisa che questo sussiste ratione temporis, essendo venuto meno solo per gli atti successivi al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. L. n. 25 del 2010, senza effetto retroattivo (Cass. 28 ottobre 2016, n. 21842, Rv. 641575).

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, art. 2697 c.c., per aver il giudice d’appello negato che sia causa di decadenza del beneficio fiscale il tardivo deposito del certificato definitivo sulla qualifica IAP, se il contribuente ne ha fatto tempestiva richiesta.

– Il primo motivo è fondato, giacchè il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre il certificato definitivo nel termine decadenziale di tre anni conserva il beneficio solo se prova di aver diligentemente agito per ottenere il certificato in tempo utile, senza riuscirvi per colpa degli uffici competenti (Cass. 12 luglio 2005, n. 14671, Rv. 583142; Cass. 16 aprile 2010, n. 9159, Rv. 612735; Cass. 12 maggio 2011, n. 10406, Rv. 617941); la diligenza del contribuente deve essere adeguata alle circostanze concrete e non si arresta alla richiesta iniziale (Cass. 16 aprile 2010, n. 9159, in motivazione).

Il giudice d’appello si è discostato da tali principi, affermando che null’altro possa esigersi dal contribuente se non la presentazione della richiesta di certificato; viceversa, la richiesta deve essere diligentemente seguita, fornendo la documentazione mancante che l’ufficio pubblico eventualmente richieda (nella tesi erariale proprio questa integrazione è stata negligentemente tardiva).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 5, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per aver il giudice d’appello dichiarato che “alla fin fine il ricorrente, pagando, avrebbe pure diritto al rimborso”.

Il secondo motivo è inammissibile, giacchè difetta di interesse la censura di legittimità avverso argomenti ad abundantiam, privi di effetti sul dispositivo d’appello (Cass. 5 giugno 2007, n. 13068, Rv. 597597; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495); l’evocazione dell’istituto del rimborso (peraltro, soggetto a condizioni stringenti L. n. 604 del 1954, ex art. 5) si risolve qui in un franco obiter dictum, giacchè non del rimborso trattava la fattispecie.

Il ricorso deve essere accolto nel primo motivo, inammissibile il secondo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso nel primo motivo, inammissibile il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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