Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9842 del 05/05/2011
Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9842
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – rel. Primo Presidente f.f. –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.M., T.G., D.L., N.
A., V.N.G., T.B., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato
ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUPPI ALBERTO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA;
– intimato –
sul ricorso 25831-2010 proposto da:
A.V., S.G., T.E., C.
A., A.F., Z.A., D.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALBERTO LUPPI, per delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DESENZANO DEL GARDA;
– intimato –
sul ricorso 25833-2010 proposto da:
S.G., R.F., G.L., P.
M., R.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO LUPPI, per
delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DESENZANO DEL GARDA;
– intimato –
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le
sentenze nn. 2584/1995 (ricorso r.g. n. 18882/2010) e la n. 2588/1995
(ricorso n. 25833/2010) ambedue del Tribunale di Brescia depositate
il 02/08/1995, la n. 596/1995 (ricorso r.g. n. 25831/2010) della
Corte d’appello di Brescia depositata il 26/10/1995 e la n. 1726/2010
del Tribunale amministrativo regionale di BRESCIA depositata il
14/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/02/2011 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
udito l’Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per la giurisdizione del G.O..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A.M., D.L., T.B., V. N.G., T.G. ed N.A., con un primo ricorso; C.A., A.V., D. F., Z.A., T.E., A.F. e S.G., con un secondo ricorso; S.G., N.R., G.L., R.F. e P. M., con un terzo ricorso, tutti notificati al Comune di Desenzano sul Garda, hanno chiesto che le sezioni unite di questa Corte risolvano il conflitto negativo di giurisdizione insorto a seguito di sentenze, pronunziate sulla stessa domanda dal giudice ordinario in sede di opposizione ad ingiunzione fiscale e dal giudice amministrativo in sede di ricorso e con cui i giudici aditi hanno rispettivamente declinato la propria giurisdizione ed affermato quella dell’altro giudice. Il conflitto è insorto nel primo caso a seguito delle sentenze 21 giugno 1995 n. 2584 del tribunale di Brescia e 28 aprile 2010 n. 1726 del tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione di Brescia; nel secondo a seguito della sentenza 26 ottobre 1995 n. 596 della corte d’appello di Brescia e della già citata sentenza del T.A.R.; nel terzo caso a seguito della sentenza 21 giugno 1995 n. 2588 del tribunale di Brescia e sempre della indicata sentenza del T.A.R..
I ricorrenti, mentre hanno esposto di ritenere che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, hanno chiesto che la Corte risolva il conflitto.
Il Comune di Desenzano sul Garda non ha svolto difese.
I ricorsi sono stati discussi nella medesima udienza e riuniti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contrasto tra i giudici ordinari ed amministrativo ha tratto origine dal caso che segue, secondo la descrizione che ne è stata fatta nella sentenza del tribunale amministrativo regionale.
2. Il Comune di Desenzano, acquisite mediante accordo bonario aree comprese in un piano per l’edilizia economica e popolare, dedotte quelle utilizzate per le opere di urbanizzazione e per standard realizzati direttamente dallo stesso comune, ha assegnato tali aree a vari operatori, tra questi alla Cooperativa La Primula, che a sua volta ha assegnato gli alloggi da essa costruiti oltre che ad altre persone agli attuali ricorrenti.
L’accordo per l’acquisto delle aree aveva previsto che ai proprietari veniva corrisposta una somma da valere come acconto, perciò soggetta ad eventuale futuro conguaglio e ciò per l’incertezza normativa allora esistente a proposito della determinazione del valore da attribuire alle aree.
Nelle successive convenzioni regolanti la cessione delle aree nette edificabili, stipulate in base alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, venne dato appunto conto della provvisorietà del corrispettivo richiesto per la cessione e del fatto che lo si dovesse ritenere soggetto a conguaglio, in relazione alla circostanza che il Comune avrebbe dovuto sostenere i costi per il conguaglio a sua volta dovuto agli originari proprietari.
Al momento della assegnazione delle aree ai vari operatori e cooperative non risultavano, d’altra parte, completamente ultimate te opere di urbanizzazione e le contabilità finali sarebbero state chiuse a costi superiori a quelli inizialmente previsti ed in base ai quali erano stati determinati i corrispettivi indicati nelle convenzioni di cessione.
Il maggiore costo sopportato dal Comune per il saldo del prezzo delle aree e per le opere di urbanizzazione è stato quindi ripartito fra i vari operatori ed a cascata fra i diversi soci della Cooperativa La Primula ed il Comune ne ha chiesto il pagamento con le ingiunzioni contro le quali gli attuali ricorrenti hanno reagito.
3. La domanda proposta dai ricorrenti è consistita nel sottoporre alla decisione dei giudici il controllo della determinazione della parte di corrispettivo ancora dovuto, compiuta dal Comune di Desenzano sul Garda alla stregua dei patti convenuti negli atti di cessione.
4. La controversia, come le sezioni unite hanno già avuto occasione di decidere in casi analoghi – in epoca più recente con la sentenza 10 settembre 2004 n. 18257, richiamata dal T.A.R., ma anche con la successiva 30 marzo 2009 n. 7573 – rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto ricade tra le controversie riguardanti i corrispettivi, che, nella L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, costituiscono un limite alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie che traggono origine da rapporti su concessione di beni.
La controversia investe infatti la sola determinazione del corrispettivo, da farsi alla stregua delle pattuizioni intervenute nelle convenzioni di cessione.
5. – E’ dichiarata la giurisdizione ordinaria e le parti sono rimesse davanti al tribunale di Brescia, previa cassazione delle sentenze pronunciate dallo stesso tribunale e dalla corte d’appello di Brescia.
Le spese di questo giudizio sono compensate tra le parti, avuto riguardo alla circostanza che le precedenti decisioni della Corte sull’argomento sono sostanzialmente coeve alle pronunce del tribunale e della corte d’appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, pronunciando sugli stessi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa le sentenze 21 giugno 1995 nn. 2584 e 2588 del tribunale di Brescia e 26 ottobre 1995 n. 596 della corte d’appello di Brescia, rimette le parti davanti al tribunale di Brescia e compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011