Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9841 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15117/2013 R.G. proposto da:

Giocarle Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziano

Lucchese, elettivamente domiciliata in Roma al viale Parioli n. 43

presso lo studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 123/21/12 depositata il 18 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– In relazione a terreni edificabili acquistati nel 2003 e rivenduti inedificati nel 2003/2004, la Giocarle Costruzioni s.r.l. impugna per cassazione la sentenza di rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso nel 2010 in revoca dell’agevolazione tributaria L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19 e 76, L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per aver il giudice d’appello ritenuto che il triennio per l’azione di recupero non decorra già dalla rivendita fondiaria, ma solo dallo spirare del quinquennio rilevante ai fini edificatori.

– Il primo motivo è fondato, giacchè, nell’ipotesi di perdita del beneficio L. n. 388 del 2000 , ex art. 33, comma 3, per alienazione infraquinquennale dell’immobile inedificato, il triennio per il recupero decorre dalla registrazione dell’atto di cessione, che già evidenzia l’impossibilità per il beneficiario di attuare il dichiarato proposito edificatorio e nel medesimo tempo avverte l’amministrazione della possibilità di recuperare l’imposta ordinaria (Cass. 9 dicembre 2013, n. 27484, Rv. 629559; Cass. 27 giugno 2014, n. 14739, Rv. 631564).

– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19 e 69, L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione per omessa denuncia della cessione infraquinquennale.

– Il secondo motivo è fondato, giacchè il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, prescrive la denuncia per eventi che danno luogo a ulteriore liquidazione d’imposta e non per quelli che danno luogo solo a perdita di benefici, sicchè non è sanzionabile l’omessa denuncia della mancata edificazione del terreno acquistato col beneficio L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3 (Cass. 28 ottobre 2014, n. 22874, Rv. 632787; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3446, Rv. 638798).

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’annullamento dell’avviso di liquidazione.

– Compensate per i giudizi di merito in ragione dello sviluppo processuale, le spese vanno liquidate in ragione di soccombenza per il giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito annulla l’avviso di liquidazione; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla Giocarle Costruzioni s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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