Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9841 del 14/04/2021
Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 14/04/2021), n.9841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente di sez. –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17526-2020 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n.
4819/2020 depositata il 07/05/2020 nella causa tra:
ALIGRUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, RISCOSSIONE
SICILIA S.P.A.;
– resistenti non costituite in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/03/2021 dal Presidente Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,
in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice
tributario adito (CTP Roma) ed emetta le pronunzie conseguenti per
legge.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
che:
1. la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, decidendo sull’appello proposto da Aligroup S.p.A. avverso la sentenza della Provinciale che aveva respinto il ricorso dalla stessa promosso contro una cartella con la quale veniva chiesto il pagamento per gli anni (OMISSIS) degli oneri di funzionamento della A.G.C.M. previsti dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 10, comma 7 ter, declinava la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
2. a seguito di riassunzione, il TAR del Lazio sollevava d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione davanti a queste Sezioni Unite;
3. a riguardo deve essere condivisa la più recente giurisprudenza di queste medesime Sezioni Unite, anche rammentata nelle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, che hanno avuto occasione di riconoscere la natura tributaria degli oneri qui all’esame (v. Cass. sez. un. 10577 del 2020, peraltro identicamente all’anteriore Corte Cost. n. 269 del 2017), atteso che trattasi di una prestazione imposta, cioè di una prestazione avente carattere obbligatorio, di doverosità, coattiva quindi, che perciò prescinde del tutto dal sinallagma contrattuale, che trova il suo presupposto impositivo nella percezione di un prefissato ammontare di ricavi, che è stata stabilita per concorrere a una pubblica spesa.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice tributario, rimette la controversia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021