Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9841 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9841 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Tarvisio 2, presso lo studio dell’avv. Marco Frietler, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti Ricorrente
Contro
Lo Riggio Mario

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
127/1/2010 depositata il 26/6/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/3/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Canonico per delega per la ricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Lo Riggio Mario

contro Equitalia Sud s.p.a. ha ad oggetto

l’impugnativa dell’iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà per mancata preventiva
intimazione. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto da Equitalia

contro la sentenza della CTP di Vibo Valentia n. 149/1/2010 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– RG. n. 2716/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 13/05/2015

P ICH lEsTA
1Z”c OR:7RO
No
ernqfiré:

il ricorso del contribuente. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività
difensiva ha svolto il contribuente . Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
proponendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 26/3/2015 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto illegittima
l’iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (SS.UU. 18/9/2014 n.
19677) secondo cui l’ipoteca prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 puo’ essere iscritta senza necessita’ di procedere a notifica
dell’intimazione ad adempiere di cui all’articolo 50, comma 2, del medesimo Decreto del
Presidente della Repubblica, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiche’ l’iscrizione ipotecaria
non puo’ essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensi’ un atto riferito ad una
procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria. Anche nel regime antecedente
l’entrata in vigore dell’articolo 77, comma 2 bis, Decreto del Presidente della Repubblica,
introdotto con Decreto Legge n. 70 del 2011, l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine — che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative
presenti nel sistema, puo’ essere fissato in trenta giorni — perche’ egli possa esercitare il
proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del
dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e’ nulla,
in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente
della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacita’ di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del
predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato
la cancellazione, accertandone l’illegittimita’.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 2716/13

Ordinanza pag. 2

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del dpr 602/73, in

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnione.
Così deciso in Roma, 26/3/2015

residente est.

la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente

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