Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9841 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. un., 05/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASA EDITRICE FRANCO ANGELI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

ARENULA 34, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI GIUSEPPE, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER

L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA, in persona del legale rappresentante

pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 14462/2008 del Tribunale di Milano depositata il

04/12/2008 e n. 4805/2009 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di

MILANO, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

uditi gli avvocati Gennaro TERRACCIANO, Orsola BIAGINI

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per la giurisdizione delle Commissioni

tributarie.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Casa editrice Franco Angeli s.r.l., con decreto 24.3.2005 del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta previsto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189.

Ciò nella misura del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di carta nell’anno 2004 e per un ammontare di Euro 45.785,63.

Con una successiva nota del 10.11.2005 il Dipartimento le ha comunicato che non risultava ancora pervenuto l’intero bilancio, certificato da una società di revisione iscritta all’albo della Consob, indispensabile per la definizione del procedimento e l’inserzione nell’elenco delle imprese, ammesse a fruire del credito d’imposta, da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Con un successivo decreto 10.5.2006 l’agevolazione è stata revocata.

2. La Casa editrice Franco Angeli ha allora adito il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ricorso del 14.8.2006 ed il tribunale di Milano con la citazione del 25.10.2006, chiedendo al primo di annullare il decreto di revoca, al secondo di dichiarare il suo diritto a fruire del credito d’imposta previa disapplicazione del medesimo decreto.

3. Il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza del 4.12.2008, avendo ritenuto che l’accertamento del diritto a fruire del credito di imposta spetti al giudice tributario.

Il relativo giudizio, per come riferiscono le parti, è proseguito davanti alla corte d’appello.

4. Il tribunale amministrativo, dal canto suo, con sentenza del 10.10.2009, ha declinato anch’esso la propria giurisdizione, giudicando che conoscere della domanda sarebbe spettato al giudice ordinario.

5. La Casa editrice Franco Angeli ha presentato ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso e chiesto sia invece affermata la giurisdizione del giudice tributario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso da occasione a due questioni circa la sua ammissibilità.

2. La prima.

Il tribunale amministrativo regionale, trovatosi a pronunziare nel vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, pur indicando il diverso giudice competente, ha considerato che nel caso concreto non potesse operare nè il congegno ordinato alla prosecuzione del processo davanti al giudice che aveva indicato come competente nè, evidentemente, l’onere di sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle sezioni unite di questa Corte.

La circostanza che si sia determinata una doppia declinatoria mostra che, siccome si può determinare, la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 59, non è in grado di coprire l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione e dunque non ha prodotto l’abrogazione della disposizione dettata dall’art. 362 c.p.c., n. 1). La ragione ne è chiara.

La disciplina sulla prosecuzione del giudizio presuppone come situazione tipica che la domanda sia proposta ad un solo giudice e si occupa di assicurare che, declinata la giurisdizione dal giudice adito, il processo possa proseguire per la tutela della situazione giuridica fatta valere.

E’ estranea a questa disciplina l’ipotesi che della medesima situazione soggettiva la tutela sia contemporaneamente richiesta a diversi giudici, così da mettere eventualmente capo a plurime declinatorie.

A ciò non può allora sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, che d’altra parte si presta a far fronte anche ai casi in cui, pur nell’ambiente processuale presupposto dalla L. n. 69, art. 59, il secondo giudice manchi di sottoporre la questione alle sezioni unite della Corte di cassazione e declini invece la sua giurisdizione.

3. – La seconda questione deriva dalla circostanza che sebbene i giudici aditi abbiano ambedue declinato la propria giurisdizione, il secondo indicando come competente il primo, questi non ha però indicato come competente l’altro giudice, ma un terzo.

La Corte, con la sentenza 10 marzo 2011 n. 5681, ha però già affermato che il congegno del conflitto negativo può esser sperimentato già nella situazione in cui due giudici abbiano declinato la propria giurisdizione, senza che sia necessario attendere che lo faccia anche un altro, diverso, indicato da uno dei due.

Si è considerato che questa soluzione risponde all’esigenza, di cui i ricorsi per la risoluzione dei conflitti sono attuazione, di una tempestiva definizione della questione di giurisdizione.

4. – Ammissibile ti ricorso per conflitto, si deve dichiarare che è il giudice tributario quello che ha giurisdizione per assicurare la tutela della situazione giuridica fatta valere dalla Casa editrice Franco Angeli con la domanda già proposta.

5. – La giurisdizione del giudice tributario va affermata, nel caso, sulla base del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, comma 1, lett. h).

Oggetto della disciplina configurata dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, come anche risulta dal regolamento approvato con D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, è un credito di imposta, che è stato attribuito a date condizioni alle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell’anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri.

La circostanza che il corrispondente importo sia fruibile solo nell’ambito de rapporto d’imposta, nell’arco di un biennio, e come posta unicamente capace di ridurre l’importo dell’imposta altrimenti dovuta (comma 184 dell’art. 4) e la ulteriore circostanza che al riconoscimento, come all’eventuale revoca sia estraneo ogni profilo di discrezionalità, fanno sì che le controversie circa la sua spettanza siano da considerare attratte all’area della giurisdizione su tributi, il credito di imposta rientrando nell’area delle agevolazioni (come al riguardo anche si esprime l’art. 3, comma 1, del regolamento ed è affermato nella giurisprudenza della Corte:

Cass. 22 ottobre 2010 nn. 21698 e 21715), si da fare dei provvedimenti di diniego o di revoca il possibile oggetto di accertamento da parte del giudice tributario, secondo l’espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h).

Un’analoga soluzione è stata del resto attinta nella giurisprudenza di queste sezioni unite nella ordinanza 27 gennaio 2010 n. 1625, dove è stato affermato che “E’ devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, l’impugnazione del provvedimento di competenza dell’Agenzia delle Entrate, di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) dall’anagrafe delle Onlus prevista dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 11, trattandosi di atto che, oltre a rispondere a finalità di carattere prettamente fiscale, avuto riguardo alle agevolazioni tributarie che la legge ricollega all’iscrizione all’anagrafe, non presenta alcun margine di discrezionalità, in quanto l’iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 460 cit., e non modifica lo status dell’ente, il quale non costituisce un tipo particolare di compagine sociale, con la conseguenza che la controversia esula sia dalla giurisdizione amministrativa che da quella ordinaria”.

6. La sentenza del tribunale amministrativo regionale è perciò cassata là dove indica come giudice competente quello ordinario e le parti sono rimesse davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio. Le spese del giudizio davanti al giudice amministrativo restano compensate. Sono parimenti compensate quelle del presente giudizio, considerata la novità della specifica questione nella giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso per conflitto negativo di giurisdizione dichiara la giurisdizione del giudice tributario, cassa in relazione la sentenza del T.A.R. della Lombardia, rimette le parti davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio, compensa le spese del presente giudizio e di quello davanti al T.A.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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