Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9840 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29842-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNIONE POLISPORTIVA GAVIRATE CALCIO ASD, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1066/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la Unione Polisportiva Gavirate Calcio ass. sportiva dilettantistica, impugnando la sentenza della CTR Lombardia che ha respinto l’appello proposto contro la sentenza che aveva annullato l’accertamento relativo alla ripresa di tributi per l’anno 2010 svolto sulla base di una verifica “a tavolino” per assenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente, con il primo motivo, prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deducendo che la verifica per l’anno 2010 a carico della parte contribuente non si era fondata sugli accertamenti contenuti nel pvc redatto in occasione della verifica per l’anno 2009.

La censura, ritualmente proposta in quanto correlata agli elementi risultanti dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione, è fondata.

La ricorrente, invero, a sostegno della censura proposta richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore dei quali in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” – cfr. Cass., S.U., n. 24823/2015 -.

E’ stato altresì chiarito che non sussiste l’obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni – e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, prima di emanare l’avviso di accertamento – qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegni poi gli stessi presso gli uffici dell’Amministrazione, perchè la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio presuppone l’accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività – cfr. Cass. n. 18103/2018 -.

Peraltro, Cass. n. 27732 /2018 ha ritenuto che il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non deve essere rispettato anche nell’ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l’ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso presso i locali del contribuente medesimo. Va infine ricordato che le garanzie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato, prescindono dal fatto che l’operazione abbia comportato contestazione di violazioni fiscali – cfr. Cass. n. 24636/2017 -.

Orbene, a tali principi non si è perfettamente allineato il giudice di appello.

La CTR ha infatti ritenuto che l’accertamento relativo all’anno 2010 spiccato nei confronti della contribuente aveva tratto fondamento “anche” dalla verifica in loco compiuta per l’anno d’imposta 2009.

In tale prospettiva il giudice di merito ha espressamente affermato che proprio dalla verifica risultante dal pvc era emerso che per l’anno 2010 la contribuente si era indebitamente avvalsa del regime fiscale agevolato e che tale elemento era stato per l’appunto richiamato dall’Ufficio nell’avviso di accertamento.

In definitiva, secondo la CTR che l’accertamento emesso nei confronti della contribuente per l’anno 2010 avesse tratto fondamento non solo dai questionari richiesti dall’ufficio – e dunque per all’interno di una verifica esterna ai locali della stessa – ma anche in ragione degli accertamenti risultanti dal pvc redatto in occasione dell’anno 2009 che l’Ufficio aveva richiamato per trarne elementi rilevanti rispetto ad un’annualità non oggetto di verifica all’atto dell’accesso in loco e tanto avrebbe imposto l’obbligo di emettere un ulteriore pvc per l’anno 2010 al fine di mettere in atto il procedimento di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Ma tale prospettazione è erronea se solo si consideri che il contribuente era già stato messo a conoscenza degli elementi sui quali si è poi fondato l’accertamento relativo all’anno 2010 all’atto della notifica – incontestata – del pvc relativo all’anno 2009. Tale circo stanza impediva quindi di ritenere che l’amministrazione avesse un ulteriore onere aggiuntivo di notifica di un pvc per potere contestare i fatti già emersi nella verifica partecipata relativa all’anno 2009, della quale la contribuente non risulta essersi in alcun modo doluta.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, la censura è manifestamente fondata, non rispondendo la motivazione adottata a sostegno del rigetto dell’appello dell’Ufficio ai requisiti fissati da questa Corte a Sezioni Unite per potere ritenere che la stessa risponda al c.d. minimo costituzionale – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014 -.

Sul punto, la CTR ha affermato che “a prescindere dalle lesioni al contraddittorio e al diritto di difesa, già rilevate, anche nel merito l’appello risulta infondato, la rettifica si base solo su semplici presunzioni, non sostenute da alcun elemento probatorio, ma solo, per avere definito (per economia non sostenere le spese di giudizio) le contestazioni per l’anno 2009 usufruendo delle riduzione delle sanzioni. Ne consegue il rigetto dell’appello”.

Orbene, si tratta di un costrutto argomentativo che non consente in alcun modo di comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice a disattendere l’impugnazione fondata su elementi precisi – e richiamati ai fini dell’autosufficienza nel ricorso per cassazione a pag. 9 per relationem – che la stessa contro ricorrente ha confutato nel controricorso – pag. 10 ss. Controricorso – ma dei quali non vi è alcuna traccia nella motivazione e che, dunque, dimostrano viepiù il vizio motivazione della pronunzia in esame.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata altra sezione della CTR Lombardia anche per la delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA