Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9840 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 828/2007 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONI MASSIMO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. R.G. 41142/05 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del

6/12/05, depositata il 13/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 6/13 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da M.M. avverso il Comune di Roma per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa ad un verbale di contestazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada del (OMISSIS). Rilevava che l’obbligazione si era estinta per mancata notifica del verbale di accertamento nei termini di legge, non avendo l’amministrazione dimostrato di aver eseguito detta notifica. Nulla statuiva sulle spese di lite.

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto del 27 dicembre 2006 e illustrato da memoria.

Il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

I due motivi di ricorso denunciano vizi di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alle spese di lite e dell’art. 91 c.p.c.. Lamentano la mancata condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite, dovuta in relazione alla decisione della causa secondo diritto e al comportamento del Comune, che non aveva soddisfatto la pretesa, pur avendola implicitamente riconosciuta fondata.

Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha da tempo affermato, il giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, salva l’applicazione delle speciali disposizioni (artt. 22 e 23) di cui alla Legge di Previsione n. 689 del 24 novembre 1981, rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina generale è soggetto, senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l’onere delle spese processuali secondo il principio della soccombenza (Cass. 4212/92; 9446/2000), a nulla rilevando che la L. n. 689 del 1981, art. 23, preveda la condanna del solo ricorrente per l’ipotesi di rigetto dell’opposizione (Cass. 1037/98; 12543/03).

Pertanto il giudice di pace indebitamente ha omesso di provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo pronunciato la condanna del soccombente nè disposto al compensazione delle spese di lite “ove motivatamente giustificabile”.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma, perchè provveda in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, nonchè in ordine alle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

 

 

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