Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9840 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9840
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15094/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
F.F. e F.R.;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 7/66/13 depositata il 14 gennaio 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
– In relazione ad acquisto fondiario operato da F.F. e R., l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la sentenza di conferma dell’annullamento dell’avviso di liquidazione emesso in revoca dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.
– Il ricorso denuncia violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, per aver il giudice d’appello negato che sia causa di decadenza dal beneficio fiscale la tardiva presentazione del certificato definitivo attestante la qualifica di coltivatore diretto ove il ritardo sia stato causato dal fatto che l’ufficio rilasciante abbia consegnato il documento a un incaricato dello studio notarile di rogito, anzichè personalmente all’interessato.
– Il ricorso è inammissibile.
– Il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre il certificato definitivo nel termine decadenziale di tre anni conserva il beneficio se prova di aver diligentemente agito per ottenere il certificato in tempo utile, senza riuscirvi per colpa degli uffici competenti (Cass. 12 luglio 2005, n. 14671, Rv. 583142; Cass. 16 aprile 2010, n. 9159, Rv. 612735; Cass. 12 maggio 2011, n. 10406, Rv. 617941).
– La sentenza d’appello è conforme a questo principio di diritto e la censura erariale si risolve quindi in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione in fatto circa la portata scusante della condotta dell’ufficio nel rilascio del certificato.
– Nulla deve disporsi sulle spese di questo giudizio, attesa la mancata costituzione degli intimati.
– La ricorrente prenota a debito, sicchè non ha obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017