Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9840 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15094/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

F.F. e F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 7/66/13 depositata il 14 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– In relazione ad acquisto fondiario operato da F.F. e R., l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la sentenza di conferma dell’annullamento dell’avviso di liquidazione emesso in revoca dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina.

– Il ricorso denuncia violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, per aver il giudice d’appello negato che sia causa di decadenza dal beneficio fiscale la tardiva presentazione del certificato definitivo attestante la qualifica di coltivatore diretto ove il ritardo sia stato causato dal fatto che l’ufficio rilasciante abbia consegnato il documento a un incaricato dello studio notarile di rogito, anzichè personalmente all’interessato.

– Il ricorso è inammissibile.

– Il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre il certificato definitivo nel termine decadenziale di tre anni conserva il beneficio se prova di aver diligentemente agito per ottenere il certificato in tempo utile, senza riuscirvi per colpa degli uffici competenti (Cass. 12 luglio 2005, n. 14671, Rv. 583142; Cass. 16 aprile 2010, n. 9159, Rv. 612735; Cass. 12 maggio 2011, n. 10406, Rv. 617941).

– La sentenza d’appello è conforme a questo principio di diritto e la censura erariale si risolve quindi in un’inammissibile richiesta di nuova valutazione in fatto circa la portata scusante della condotta dell’ufficio nel rilascio del certificato.

– Nulla deve disporsi sulle spese di questo giudizio, attesa la mancata costituzione degli intimati.

– La ricorrente prenota a debito, sicchè non ha obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA