Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9840 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 9840 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 7981-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
BANA GIOVANNI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato
MARCO FILESI, rappresentato e difeso dall’avvocato VANDA

Data pubblicazione: 13/05/2015

PAGANETTI BIANCHI, giusta mandato a margine del
controricorso;

– controricorrente
avverso la sentenza n. 104/26/2012 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Valentina Fico che si riporta agli
scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate ricorre contro Bana Giovanni Franco, per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti della
sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF
avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute effettuate dal suo
datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni;
domanda basata sul contrasto – accertato con la sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 – tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale andava confermata la
decisione resa dal giudice di primo grado che aveva ritenuto la decorrenza del
termine di decadenza a far data dall’ordinanza della Corte di Giustizia del
16.1.2008.
Con la proposta censura la parte ricorrente censura la sentenza gravata
denunciando la violazione dell’art.38 dPR n.602/73, non potendosi ipotizzare
che la decorrenza del termine decadenziale dipendesse dalla non conformità
della normativa interna a quella UE dichiarata dalla Corte europea.
La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica delg i.3.2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non ricorrono i presupposti per la chiesta riunione del presente
procedimento ad altri formulata dalla parte controricorrente, la censura è
fondata.
Giova premettere che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la
richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF effettuate, come sostituto
d’imposta del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 23, da datore di lavoro
diverso da un’Amministrazione statale, sulle somme a vario titolo corrisposte
al dipendente trova la sua disciplina nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.
38, e va quindi presentata dal dipendente percipiente nel termine in esso fissato
Ric. 2013 n. 07981 sez. MT – ud. 05-03-2015
-2-

Regionale di MILANO dell’8.2.2012, depositata il 02/08/2012;

Ric. 2013 n. 07981 sez. MT – ud. 05-03-2015
-3-

rispetto alla data in cui la ritenuta è stata operata.Infatti,l’art. 37 del medesimo
decreto regola la diversa ipotesi della “ritenuta diretta”, che si verifica per le
sole Amministrazioni dello Stato, cui è concesso di avvalersene nei confronti
dei dipendenti, per attuare una compensazione fra il credito
dell’Amministrazione stessa e il credito del contribuente (Cass.n.582/2010 che
richiama Cass. nn. 12810 del 2002, 7957, 10344 e 18701 del 2004, 5664 e
11987 del 2006).
Ciò posto, la questione di diritto proposta dalla presente causa dall’Agenzia
ricorrente è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.
13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui
un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza
previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R.
n. 602 del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la
presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento
dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che
ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento UE.
Si è pure aggiunto che allorché un’imposta sia stata pagata sulla base di una
norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione
europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di
“ovemiling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine
decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di
giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne
operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dall’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dovendosi ritenere prevalente una esigenza
di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle
entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a
tempo indeterminato dei relativi rapporti.
Nessun impedimento esisteva per il contribuente di esercitare il diritto al
rimborso a far data dall’epoca dell’erogazione delle somme in suo favore. Sul
punto, infatti, le ricordate S.U. hanno ribadito la correttezza dell’orientamento
espresso in passato da questa Corte circa la «decorrenza del termine
comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito» ed
hanno richiamato i principi affermati con le proprie pronunce sul tema della
decorrenza del termine decadenziale nel caso di ritardata trasposizione di una
direttiva comunitaria self executing, principi successivamente confermatiCass. 4670 e n. 13087 del 2012- con riguardo anche all’ipotesi in cui
l’incompatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione sia stata
dichiarata con sentenza della Corte di giustizia. Ora, proprio la giurisprudenza
richiamata dalle Sezioni Unite aveva avuto modo di precisare che la
disposizione dell’art. 2935 cod. civ., a cui tenore «La prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» deve intendersi
«con riferimento alla [sola] possibilità legale, non influendo sul decorso della
prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto di
agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto» . D’altra parte, tra gli
impedimenti “di fatto”, va annoverato anche la presenza di una norma di
diritto nazionale incompatibile con il diritto comunitario, posto che il
contrasto tra la norma di diritto interno e quella comunitaria può essere rilevato
direttamente dal giudice che, sulla base di tale premessa, è tenuto a non darle

applicazione, anche quando sia stata emanata in epoca successiva a quella
comunitaria».
Alla stregua dei principi espressi dalle Sezioni Unite e sopra sunteggiati -che
il Collegio condivide agli stessi rimettendosi integralmente- il ricorso deve
essere accolto, non essendosi ad essi la CTR conformata e la sentenza gravata
va cassata.
La causa può essere decisa nel merito, risultando che a fronte del versamento
delle somme al contribuente effettuato nell’anno 2002 -v.pag.2 sentenza
impugnata- l’istanza di rimborso venne presentata il 19.2.2007—v.pag.1
sent.impugnata -e dunque ben oltre il termine quadriennale di decadenza
previsto dal ricordato art.38.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso introduttivo della parte contribuente
va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata decidendo nel merito
rigetta il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma i14 .3.2015jin Roma]

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA