Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 984 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 20/01/2021), n.984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29638/2015 proposto da:

Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.a. in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso

lo studio dell’avvocato Maresca Arturo, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato Minucci Stefano, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 807/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato in data 27.11.2015 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta da C.G. avverso il decreto con cui il G.D. aveva rigettato in toto la sua istanza di insinuazione al passivo della Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, ha ammesso il dirigente allo stato passivo della procedura in oggetto per la somma di Euro 140.833,00 in prededuzione e con il privilegio ex art. 2751 c.c., oltre accessori di legge, a titolo di indennità supplementare.

Il Tribunale di Roma ha riconosciuto al dirigente la predetta indennità, in primo luogo, sul rilievo che era risultata pacifica in causa l’applicazione al rapporto di lavoro controverso dell’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 stipulato tra la Confindustria, l’Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali. Inoltre, il giudice di merito ha osservato che, affinchè il dirigente di azienda industriale possa beneficiare dell’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista dal predetto accordo, se da un lato, è necessario che – come nel caso di specie – la soppressione del posto di lavoro sia la naturale e diretta conseguenza dovuta alla crisi aziendale, dall’altro, non è prevista la prova dello stato di disoccupazione del dirigente.

In ordine alla collocazione dell’emolumento richiesto, il Tribunale di Roma ha affermato che nel momento in cui la procedura di amministrazione straordinaria sceglie di proseguire il rapporto di lavoro e non licenziare immediatamente il dirigente, tutti i crediti da quest’ultimo maturati devono ritenersi sorti in funzione della continuità aziendale, e devono quindi collocarsi in prededuzione, senza che sia dato distinguere tra quelli aventi maggiore o minore funzione retributiva piuttosto che indennitaria.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso l’Alitalia Servizi s.p.a. in Amministrazione Straordinaria affidandolo a tre motivi.

C.G. si è costituito in giudizio con controricorso.

Il controricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di Alitalia relativa alla prova del mancato passaggio in CAI del dirigente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta la ricorrente di aver eccepito, sia nella memoria del 29.1.2013, sia nella successiva memoria del 28.5.2014 del giudizio di primo grado, la non spettanza dell’indennità in favore del dirigente il cui rapporto di lavoro fosse continuato alle dipendenze dell’azienda subentrante in esecuzione del piano di cessione dei beni e dei contratti di cui alla procedura di amministrazione straordinaria.

Tale eccezione era stata ribadita nelle note conclusive del 15.10.2015, in cui era stato evidenziato che l’odierno controricorrente non aveva fornito la prova dell’elemento costitutivo del diritto all’indennità supplementare, dato dal suo mancato passaggio in Alitalia CAI.

Orbene, il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su tale eccezione. Nè una motivazione di rigetto dell’eccezione poteva rinvenirsi nell’espressione “Non è invece prevista la prova dello stato di disoccupazione del dirigente come dedotto dalla parte opposta”, nel quale si fa riferimento al generico stato di disoccupazione e non al mancato passaggio in CAI.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che il Tribunale di Roma non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla procedura, avendo argomentato in senso difforme proprio con l’espressione riportata dalla stessa ricorrente (“Non è invece prevista la prova dello stato di disoccupazione del dirigente come dedotto dalla parte opposta”), con la quale ha svolto la considerazione assorbente secondo cui, ai fini della spettanza dell’indennità supplementare, è condizione necessaria (ma anche sufficiente) la soppressione del posto di lavoro come naturale e diretta conseguenza dovuta alla crisi aziendale, non occorrendo la prova dello stato di disoccupazione del dirigente.

E’ evidente che il Tribunale di Roma, ritenendo che tale indennità spetti per il solo effetto della soppressione del posto come conseguenza della crisi aziendale, ha implicitamente ritenuto irrilevante la prova del mancato passaggio in CAI, proprio sulla base della considerazione del fatto che l’eventuale successiva riassunzione (o presso CAI o presso qualsiasi datore di lavoro) del dirigente licenziato non abbia rilevanza.

4. Con il secondo motivo la procedura ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’Accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27.4.1995 allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali, nonchè del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter convertito in legge con modificazioni nella L. 18 febbraio 2004, n. 39 (art. 1).

Espone la ricorrente che l’indennità supplementare in questione spetta solo al dirigente che subisca un effettivo licenziamento e non può trovare applicazione ove, in virtù del meccanismo di cui al D.L. n. 347 del 2003, il dirigente transiti alle dipendenze dell’impresa subentrante ed il recesso costituisca solo lo strumento prescelto per attuare detto passaggio.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e contestuale passaggio in CAI si garantisce la continuità del rapporto di lavoro con il dirigente e si esula dall’ambito di applicazione dell’Accordo, che presuppone l’effettiva cesura del rapporto di lavoro.

4. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che l’interpretazione di un atto negoziale – tra cui rientrano anche i contratti collettivi nazionali di lavoro – è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10554 del 30/04/2010, Cass. n. 22102 del 19/10/2009).

Nel caso di specie, la ricorrente, nel dedurre la violazione e/o falsa applicazione dell’Accordo del 27.5.1995, non ha considerato che l’interpretazione di un Accordo collettivo di lavoro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nè ha lamentato che vi sia stata da parte del Tribunale di Roma una violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, limitandosi a prospettare una diversa ed alternativa interpretazione dello stesso Accordo del 27 aprile 1995, il cui contenuto è il seguente:

“In presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, riconosciute con il decreto del Ministero del lavoro di cui alla L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 1, comma 3, nonchè delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del lavoro ai sensi della L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1 l’azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine rapporto, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato”.

E’ quindi indiscutibile che l’Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. non abbia fatto altro che formulare censure di merito, come tali inammissibili, proprio in quanto finalizzate a prospettare e sollecitare una diversa interpretazione dell’Accordo rispetto a quella fornita dal Tribunale di Roma.

Infine, inconferente, rispetto alla tematica dei presupposti per la spettanza dell’indennità supplementare prevista dall’Accordo del 27.4.1995, è il richiamo della ricorrente al D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, il quale si limita a prevedere che il passaggio anche solo parziale di lavoratori alle dipendenze del cessionario può essere effettuato previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

L’interpretazione dell’Accordo in esame fornita dal Tribunale di Roma – che la ricorrente inammissibilmente contesta senza aver neppure dedotto la violazione di canoni di interpretazione contrattuale – collega il riconoscimento dell’indennità supplementare alla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente con l’impresa cedente e prescinde dall’eventuale riassunzione del dirigente licenziato da Alitalia presso la cessionaria.

Va, peraltro, osservato che la tesi sostenuta dalla ricorrente non è stata accolta da questa Corte già in precedenti pronunce, essendo stato ritenuto che condizioni necessarie e sufficienti, ai fini dell’indennità supplementare sono “lo stato di crisi aziendale e la conseguente soppressione del posto di lavoro, escludendo espressamente la necessità della prova dello stato di disoccupazione, ed implicitamente quella di non essere (il dipendente) “transitato” in CAI”, precisando poi come non fosse possibile “rinvenire nella normativa in questione (ed in particolare nel D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter,…) l’onere del dipendente di fornire la prova “negativa” del mancato “passaggio” in CAI, il quale potrebbe semmai rivestire il ruolo di eccezione a carico del datore di lavoro” (Cass. n. 29735/2018; in termini Cass. 14940/2019).

E’ stato quindi ribadito che, in ipotesi di licenziamento intimato dal commissario straordinario della società datoriale in amministrazione straordinaria, il mancato trasferimento del dirigente alle dipendenze del cessionario di cui al D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2-ter, non rappresenta un elemento costitutivo della domanda di indennità supplementare, ai sensi dell’Accordo del 27 aprile 1995, sicchè nessun onere probatorio può addossarsi al riguardo al lavoratore (vedi Cass. n. 3442/2020; in termini Cass., n. 16788/2020, Cass. 16789/2020; Cass. n. 16563/2020).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di Alitalia relativa alla non riferibilità del motivo di licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Il motivo è infondato.

Va osservato che è giurisprudenza costante di questa Corte che il giudice non è tenuto a confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte conclusioni, così disattendendo per implicito quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi recentemente Cass. n. 8948/2019). Nel caso di specie, il giudice di merito ha collegato il riconoscimento dell’indennità supplementare al licenziamento del dirigente come conseguenza naturale e diretta dovuta alla crisi aziendale, a prescindere dalla specifica motivazione contenuta nella lettera di recesso, così implicitamente disattendendo la prospettazione della parte ricorrente.

Tale interpretazione, del resto, è in linea con i più recenti arresti di questa Corte in cui è stato che l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo Interconfederale deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro (Cass. n. 86/2019), atteso che ciò che rileva, sul piano del diritto, è l’effettiva ragione del recesso datoriale e il rapporto di derivazione causale di esso rispetto alle fattispecie (di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale) individuate dall’Accordo, al di là della motivazione che il datore di lavoro abbia formalmente adottato (vedi anche Cass. n. 142/2019).

7. Con il quarto motivo la procedura ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’Accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27.4.1995 allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali.

Lamenta la ricorrente che (come per tabulas) la società abbia motivato il suo recesso dal rapporto di lavoro instaurato con l’odierno controricorrente non già per effetto dell’ammissione della stessa alla procedura concorsuale bensì per la successiva, differente e del tutto autonoma, determinazione di porre fine all’attività aziendale.

In particolare, l’Alitalia era stata ammessa alla procedura di A.S. con decreto del 29 agosto 2008 e l’attività era proseguita quantomeno sino al mese di dicembre 2008, allorchè era stato intimato il licenziamento.

Dunque, il licenziamento non è stato immediatamente e direttamente determinato dall’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di per sè compatibile con la prosecuzione dell’attività di impresa, come effettivamente avvenuto – bensì dall’autonoma e successiva decisione del Commissario di cessare l’attività aziendale.

8. Il motivo è inammissibile.

Come già evidenziato al punto 4, la ricorrente, nel dedurre la violazione e/o falsa applicazione dell’Accordo del 27.5.1995, non ha considerato che l’interpretazione di un Accordo collettivo di lavoro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, nè ha lamentato che vi sia stata da parte del Tribunale di Roma una violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, limitandosi a prospettare una diversa ed inammissibile alternativa interpretazione dello stesso Accordo.

Va, in ogni caso, osservato, che sul tema del diritto alla indennità supplementare riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai dirigenti licenziati a causa di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi settoriale o aziendale, nonchè di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, questa Corte ha già avuto occasione di disattendere letture orientate a ravvisare “una cesura di carattere non solo temporale, ma logica” fra la fase propriamente di risanamento e quella eventualmente conseguente all’esaurimento dell’esperimento conservativo, tale da escludere la suddetta indennità in caso di licenziamento intervenuto a significativa distanza dall’apertura della procedura e “non conseguente della ristrutturazione dell’azienda bensì all’accertata impossibilità di proseguire nell’attività produttiva”. Si è, in particolare, osservato che la contrattazione collettiva attribuisce l’indennità in questione “prescindendo dall’epoca del recesso” e “la ricollega ad una situazione in itinere, insorta con intenzione conservativa, il rischio del cui esito negativo non può trasferirsi sul dirigente esclusivamente in base al dato temporale offerto dall’epoca del recesso” (Cass. n. 14769 del 2005, che richiama anche Cass. n. 3572 del 2004 e 5371 del 1998, e, recentemente, Cass. n. 29735/2018).

9. Con il quinto motivo la procedura ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame dei fatti attestanti la prosecuzione dell’attività aziendale successivamente all’ammissione alla procedura di A.S., nonchè la riconducibilità del recesso alla chiusura dell’attività produttiva aziendale.

10. Il motivo è infondato.

Il decreto impugnato ha chiaramente preso in considerazione i fatti dedotti dalla ricorrente, atteso che a pag. 2 il decreto impugnato ha espressamente evidenziato che il dirigente aveva “prestato attività lavorativa fino alla data del 4.12.2008 in cui gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato, seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda, collocata in Amministrazione Straordinaria”.

Dunque, il giudice di merito ha dato atto sia della prosecuzione dell’attività aziendale successivamente all’ammissione della società all’amministrazione straordinaria (visto che la chiusura dell’attività produttiva aveva riguardato l’azienda già collocata in amministrazione straordinaria), sia della risoluzione del rapporto come effetto della chiusura dell’attività produttiva.

11. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per omissione ed illogicità della motivazione in ordine alla spettanza dell’indennità supplementare di cui all’accordo 27.4.1995 a fronte di un recesso motivato con la cessazione dell’attività produttiva nonchè nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancanza della motivazione sul punto ex art. 132 c.p.c., n. 4.

12. Il motivo è infondato.

Dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Alla luce di tale criterio, il tessuto motivazionale della decisione impugnata è adeguato e certamente non al di sotto del cd. minimo costituzionale, non potendo dirsi, nel caso di specie, nè meramente apparente – tale essendo solo la motivazione che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U., n. 22232 del 2016) – nè palesemente contraddittoria o incomprensibile.

In realtà, la ricorrente non fa che riproporre le medesime doglianze svolte nei precedenti motivi sulla base della prospettazione di un’interpretazione del testo dell’Accordo del 27.4.95 alternativa rispetto a quella operata dal Tribunale di Roma.

13. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 20 nonchè del Verbale di Accordo 27.4.1995.

Espone la ricorrente che il credito vantato dall’odierno controricorrente non può essere considerato come maturato in pendenza della procedura e, come tale, da correlare alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, traendo origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

14. Il motivo è infondato.

Deve segnalarsi l’orientamento recentemente espresso da questa Corte sul tema in esame (Cass. n. 29735 del 19/11/2018), cui questo Collegio ritiene di dare continuità, secondo cui: “L’indennità supplementare prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa”.

15. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per omissione ed illogicità della motivazione in ordine alla prededucibilità del credito nonchè nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per mancanza della motivazione sul punto ex art. 132 c.p.c., n. 4.

Lamenta la ricorrente che il giudice di merito sarebbe incorso in una motivazione illogica, nella parte in cui ha ritenuto che l’esclusione della natura prededucibile del credito comporterebbe la disapplicazione del contratto collettivo.

16. Il motivo è inammissibile per genericità.

La ricorrente si è limitata a riportare un passaggio argomentativo del decreto impugnato, affermandone apoditticamente l’illogicità, ma senza illustrare adeguatamente le ragioni per cui la sentenza presenterebbe un vizio di motivazione sotto il profilo del riconoscimento della prededucibilità del credito del dirigente. Peraltro, nell’analizzare il passaggio argomentativo del decreto impugnato, essa non ha riportato la parte essenziale in cui il giudice di merito ha evidenziato che la sola circostanza che l’Alitalia si fosse determinata a proseguire il rapporto di lavoro con il dirigente denotava che lo aveva ritenuto necessario ai fini della continuazione dell’attività di impresa.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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