Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 984 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 17/01/2011), n.984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 24/10/07, depositata il 30/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. G.M., agente di commercio, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto che al G. competa il richiesto rimborso IRAP relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, avendo accertato in fatto che lo stesso svolgeva la propria opera senza il supporto di una autonoma organizzazione.

Denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. art. 2195 c.c., D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 l’Agenzia ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

se gli agenti di commercio siano in ogni caso soggetti passivi IRAP, in quanto imprenditori commerciali, o se sia richiesta comunque la prova della sussistenza in concreto dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi l’orma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. SS.UU. 12109/2009).

Pertanto va escluso, in diritto, che l’attivita’ svolta dall’agente di commercio sia soggetta ad irap in ogni caso. In fatto, nella vicenda in esame, la CTR ha escluso che il contribuente si avvalesse di una autonoma organizzazione”;

Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettalo senza liquidazioni di spese, sostenute soltanto dalla parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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