Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9839 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/05/2020), n.9839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28742-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo STUDIO LEGALITAX, rappresentata e difesa

dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

A.A., CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI;

– intimati –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 868/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro A.A., l’Agenzia delle entrate, nonchè la Camera di commercio di Asti, impugnando la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe che, a conferma della sentenza di primo grado ha ritenuto maturata, nella parte che qui rileva, la prescrizione dei crediti relativi a TARSU indicati nell’avviso di pagamento relativo a varie cartelle che l’ente di riscossione aveva dimostrato essere state ritualmente notificate.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 3, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, del D.Lgs. n. 466 del 1999, art. 17, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20. Il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto di non applicare il termine di prescrizione decennale ordinario per il diritto alla riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate patrimoniali in presenza di tributi comunali.

Il motivo è infondato.

In via preliminare giova rammentare che questa Corte ha da tempo chiarito la natura della imposta per lo smaltimento dei rifiuti, stabilendo che “La Tarsu, la tosap ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4″ (Cass., Sez. V, n. 26013/2014; Cass., Sez. V., n. 4283/2010). Peraltro, questa Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha risolto i contrasti in ordine all’applicazione del termine di prescrizione agli atti divenuti definitivi per decorso del termine di impugnazione, stabilendo “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass., S.U.,n. 23397/2016).

In questa direzione si è di recente ribadito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c. – cfr. Cass. n. 11760/2019 -.

Va ancora aggiunto, a confutazione di quanto esposto dalla parte ricorrente circa la non applicabilità dei principi espressi dalle S.U. sopra ricordate alla questione relativa alla prescrizione del ruolo, che tale prospettazione è stata di recente più volte disattesa da questa Corte.

In particolare, Cass. n. 25617/2019 non ha mancato di osservare che “Questa Corte si è già pronunciata in relazione ad analoghi ricorsi proposti dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019; il ricorso non offre elementi per la rimeditazione dei principi ivi espressi. Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo. Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico. Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente. Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, in riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – non valgono a porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016. Invero – anche a voler ammettere, come sostiene parte ricorrente, la applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione – resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 2953 c.c. ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali). Da ultimo, l’effetto di novazione della obbligazione previdenziale non può farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa alla fissazione del termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione per i crediti degli enti pubblici previdenziali del regime della riscossione mediante ruolo”.

Orbene nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione dei superiori principi laddove ha ritenuto applicarsi il termine di prescrizione quinquennale anzichè quello ordinario di dieci con riguardo alla Tarsu sicchè le censure esposte dalla ricorrente a siffatto operato, alla luce dei principi sopra richiamati, vanno rigettate.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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