Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9839 del 19/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13201/2013 R.G. proposto da:

PIEFFE Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco

Donvito e Aldo Cimmino, elettivamente domiciliata in Roma al corso

Vittorio Emanuele II n. 229, presso lo studio del primo, per procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 70/28/12 depositata il 18 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dalla ricorrente, che ha insistito per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– In relazione ad acquisto fondiario del 3 aprile 2006, PIEFFE Immobiliare s.r.l. impugna per cassazione la sentenza di conferma dell’avviso di liquidazione della maggior imposta di registro in revoca del beneficio L. n. 388 del 2000 , ex art. 33, comma 3.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, il secondo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; con mezzi connessi, la società si duole che il giudice d’appello abbia negato l’esistenza del piano urbanistico particolareggiato necessario ai fini del beneficio, disconoscendo l’equivalenza di un progetto planivolumetrico di inquadramento territoriale e ancor prima l’edificabilità del terreno in virtù del PRG.

– La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 (vigente ratione temporis) non conferisce rilievo al dato formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto al fatto che esso si trovi in area in cui (come quelle soggette a piano particolareggiato) sia possibile edificare, sicchè il beneficio fiscale compete tutte le volte in cui l’immobile si trovi in area soggetta a strumento urbanistico che assicuri gli stessi risultati del piano particolareggiato ai fini dell’edificabilità, incluso lo stesso PRG, ove questo esaurisca le prescrizioni e renda superfluo un piano particolareggiato (Cass. 20 giugno 2008, n. 16835, Rv. 603762; Cass. 5 dicembre 2011, n. 26046, Rv. 620821; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24891, Rv. 641745).

– Confermando la revoca del beneficio per assenza del piano particolareggiato, senza valutare l’equipollenza del progetto planivolumetrico di inquadramento territoriale e la vocazione edificatoria rimarcata dall’approvazione di questo piano attuativo del PRG, la sentenza d’appello è incorsa in vizio di motivazione, conseguente al fraintendimento della ratio legis.

– Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

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