Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9838 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al RGN 20016/2007 avente ad oggetto “contratti

ed obbligazioni in genere” proposto da:

MUIA TURISTICA SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 9, presso

lo studio dell’avvocato SICILIANO DOMENICO, rappresentato e difeso

dagli avvocati COSLOVICH GABRIELLA, FONTANOT LIVIO, giusta procura

speciale in calce alla sentenza notificata;

– ricorrente –

contro

G.G., congiuntamente al proprio amministratore di

sostegno che sostituisce il precedente curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio

dell’avvocato CANEPA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZIGANTE GIOVANNI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 169/2007 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 02/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Canepa Francesco, difensore dei controricorrenti che

si riporta agli scritti depositando accettazione di rinuncia;

è presente il P.G. Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

l’estinzione del ricorso per rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento su indicato.

Resiste con controricorso l’intimato.

Veniva attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., per la pronuncia della inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., e comunque per il suo rigetto per manifesta infondatezza.

Per l’udienza fissata per la camera di consiglio, perveniva tempestiva rinuncia del ricorrente, sottoscritta personalmente e dal difensore, notificata alla controparte che ha aderito.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA