Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9838 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3200/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

“Agraria Conti Battaglia” società agricola semplice;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 142/2/11 depositata il 5 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– In relazione a una compravendita di terreni in data (OMISSIS), per la quale l’acquirente società “Agraria Conti Battaglia” aveva ottenuto i benefici per la piccola proprietà contadina, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione di annullamento dell’avviso di liquidazione a recupero.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 1 e 12, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver il giudice d’appello rilevato la tardività dell’impugnazione dell’avviso; sostiene l’Agenzia che l’istituto dell’accertamento con adesione non si estende agli avvisi di liquidazione, poichè essi non hanno natura di atti di accertamento; tuttavia, la sospensione del termine di impugnazione giudiziale è collegata dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, alla semplice presentazione dell’istanza di adesione, non al fatto che si tratti di un’istanza destinata all’accoglimento, sicchè il motivo di ricorso è inammissibile per non attinenza alla ratio decidendi.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice d’appello ritenuto spettante il beneficio attesa la presenza di un socio imprenditore agricolo professionale; sostiene l’Agenzia che la qualità IAP non fosse dimostrata dal certificato di rito, questo limitandosi ad attestare la differente qualità di coltivatore diretto; tuttavia, l’asserito erroneo apprezzamento del certificato (neppure riprodotto, in violazione del principio di autosufficienza) non è censurabile per violazione di legge, trattandosi di un documento probatorio, illo tempore richiesto dalla norma per la dimostrazione dei requisiti soggettivi e oggettivi del beneficio fiscale (Cass. 21 marzo 2014, n. 6689, Rv. 630528).

– Inammissibili entrambi i motivi di ricorso, nulla si dispone sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.

PQM

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA