Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9838 del 19/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.19/04/2017), n. 9838
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3200/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
“Agraria Conti Battaglia” società agricola semplice;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 142/2/11 depositata il 5 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 marzo 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
– In relazione a una compravendita di terreni in data (OMISSIS), per la quale l’acquirente società “Agraria Conti Battaglia” aveva ottenuto i benefici per la piccola proprietà contadina, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione di annullamento dell’avviso di liquidazione a recupero.
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 1 e 12, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver il giudice d’appello rilevato la tardività dell’impugnazione dell’avviso; sostiene l’Agenzia che l’istituto dell’accertamento con adesione non si estende agli avvisi di liquidazione, poichè essi non hanno natura di atti di accertamento; tuttavia, la sospensione del termine di impugnazione giudiziale è collegata dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, alla semplice presentazione dell’istanza di adesione, non al fatto che si tratti di un’istanza destinata all’accoglimento, sicchè il motivo di ricorso è inammissibile per non attinenza alla ratio decidendi.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il giudice d’appello ritenuto spettante il beneficio attesa la presenza di un socio imprenditore agricolo professionale; sostiene l’Agenzia che la qualità IAP non fosse dimostrata dal certificato di rito, questo limitandosi ad attestare la differente qualità di coltivatore diretto; tuttavia, l’asserito erroneo apprezzamento del certificato (neppure riprodotto, in violazione del principio di autosufficienza) non è censurabile per violazione di legge, trattandosi di un documento probatorio, illo tempore richiesto dalla norma per la dimostrazione dei requisiti soggettivi e oggettivi del beneficio fiscale (Cass. 21 marzo 2014, n. 6689, Rv. 630528).
– Inammissibili entrambi i motivi di ricorso, nulla si dispone sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.
PQM
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017