Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9838 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9838 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA

C

sul ricorso 9695-2013 proposto da:
BARBERIO ENRICO BRBNRC66R01G482T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio
dell’avvocato ELETTRA BIANCHI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO PIMPINI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrentecontro
EQUITALIA PRAGMA SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA;
– intimata avverso la sentenza n. 424/10/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE

Data pubblicazione: 13/05/2015

DISTACCATA di PESCARA del 7/06/2012, depositata
1’11/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
La CTR della Lombardia, con sentenza n.424/10/12, depositata 1’11.10.2012,
accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza
resa dal giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di intimazione
relativo a IRPEF per l’anno 1995 emesso nei confronti di Barberio Enrico.
Secondo la CTR, per quel che qui ancora rileva, la notifica della cartella di
pagamento precedente all’atto impugnato doveva ritenersi validamente
effettuata in relazione a quanto previsto dall’art.60 c.1 lette) dPR n.600/73
mediante affissione all’albo del comune di domicilio fiscale ai sensi dell’art.140
c.p.c. senza necessità di spedizione di alcuna raccomandata informativa, tenuto
conto dello stato di irreperibilità del destinatario.
Il Barberio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Equitalia Pragma spa non ha depositato difese scritte.
Con l’unica complessa censura il ricorrente deduce la violazione degli artt.140
c.p.c., 60 dPR n.600173 e 26 dPR n.62173, nonchè omesso esame su fatti
decisivi per il giudizio, in relazione all’art.360 c.1 nn.3,4 e 5 c.p.c. Si deduce
l’erroneità della decisione che, senza considerare lo stato di irreperibilità
relativa nella quale versava il contribuente, aveva ritenuta legittima la
notificazione della cartella di pagamento ancorchè la stessa non fosse stata
effettuata con le forme di cui all’art.140 c.p.c., risultando invece effettuata in
base all’art.60 c.1 lette) dPR n.600/73 mediante avviso di deposito nell’albo
del comune; modalità quest’ultima utilizzabile unicamente nelle ipotesi di
irreperibilità assoluta.
Aggiunge che detto ricorrente era risultato essere residente nel comune di
Francavilla al Mare —Via Nettuno 61- fino al maggio 2003 e che il soggetto
notificante non aveva svolto alcuna indagine, essendosi limitato ad una mera
dichiarazione d’irreperibilità del destinatario nel luogo della precedente
residenza anagrafica —Via Adriatica-.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Orbene, ai fini della decisione del presente ricorso appare necessario
evidenziare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “la
notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato
dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito
previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e
l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché
questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo
la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non
reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto;
accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche
nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare
Ric. 2013 n. 09695 sez. MT – ud. 26-03-2015
-2-

CONTI.

che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento dì
indirizzo nell’ambito dello stesso Comune” (Cass. n. 7268/2002, n.10189/2003,
n.3618/2006, n.20425/2007, n.7067/2008, n. 15856/2009, n. 3426/2010, n.
14030/2011,Cass.n.16696/13).
Proprio la decisione da ultimo menzionata —sent.n.16696/13- ha perspicuamente
ritenuto che “In ossequio alla stessa, il messo notificatore, prima di procedere
alla notifica, è, dunque, necessario che effettui, nel Comune del domicilio
fiscale del contribuente, le ricerche volte a verificare la sussistenza dei
presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del
procedimento notificatorio e, segnatamente, ad accertare che il mancato
rinvenimento del destinatario dell’atto, sia dovuto ad “irreperibilità relativa”,
trattandosi dì trasferimento nell’ambito dello stesso Comune, ovvero ad
“irreperibilità assoluta”, in quanto che, nel Comune, già sede del domicilio
fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi,
mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti
l’atto. Attività di ricerca, quest’ultima, trattandosi di notificazione da effettuarsi
a soggetto irreperibile, di decisivo rilievo agli effetti della validità della notifica,
che, pertanto, deve risultare dalla relativa relazione e, comunque, emergere,
inequivocamente, dagli atti prodotti dal messo notificatore, così come prescritto
dal comma secondo dell’art.148 cpc (Cass. n.8077/2007, n.4925/2007,
n.16899/2007, n.20425/2007, n.2909/2008, n.18385/2003, n.7167/2002).”
Ciò posto, la sentenza impugnata, come si evince dal relativo tenore, non ha
affrontato e non si è posta il problema della validità o meno del tipo di
procedimento notificatorio utilizzato, in relazione ai diversi presupposti
legittimanti il ricorso alla notifica ai sensi dell’art.140 cpc, ovvero a quello
dell’art.60 comma 10 lettera e) del dpr n.600/1973, così incorrendo nei
denunciati vizi, anche con riguardo all’omesso esame del contenuto della relata
di notifica rispetto agli accertamenti compiuti dal soggetto notificante quanto
all’irreperebilità che la parte contribuente aveva espressamente sollecitato- per
come risulta dalla parte in fatto della sentenza qui in esame-.
In base alle considerazioni appena espresse e in accoglimento del ricorso la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR
dell’Abruzzo che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese
processuali ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.
Così deciso il 26.3.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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