Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9837 del 24/04/2010

Cassazione civile sez. II, 24/04/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/04/2010), n.9837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al RGN 16484/2007 avente ad oggetto “sanzioni

amministrative” proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGO VITTORIO

27, presso lo studio dell’avvocato MANAGO’ ANTONIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di SINOPOLI, depositata

il 07/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2009 dai Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P,M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.D. impugna l’ordinanza di convalida n. 1758/07 del giudice di pace di Sinopoli depositata il 7 marzo 2007, che convalidava la sanzione amministrativa opposta.

Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo tardivo per aver adottato analoga decisione in relazione alla opposizione proposta dal “trasgressore principale” avverso lo stesso provvedimento sanzionatorio.

Parte ricorrente impugna il provvedimento su indicato, quale coobbligato solidale, lamentando la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, art. 22, avendo ricevuto la notifica del provvedimento sanzionatorio il 28 dicembre 2006 e avendo depositato il ricorso il 20 febbraio 2007, nel termine previsto dalla legge.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state depositate memorie.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Il Giudice di Pace ha errato nel ritenere applicabile anche al coobbligato solidale la decorrenza del termine dell’impugnazione relativa al trasgressore, posto che il regime delle impugnazioni riguarda la singola contestazione e i relativi termini decorrono dalla notificazione del provvedimento sanzionatorio per ciascuna delle parti.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese dei giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Sinopoli), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2010

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