Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9837 del 23/04/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9837 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 23/04/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Si comniAi.
Roma, /4/ 4/4
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L 2 3 •AP.R..20:13
-r
t II Fun iari,

“<;) A5 Mur. udiziario A Ct. 2660/09 (Avv. C. M. Pisana) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI nel ricorso n. 2024/09 L'AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente contro SOFIA Vittorio Filiberto in punto annullamento della sentenza n. 115/06/07 emessa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma. PREMESSO Che con nota del 14.09.12 n. 22036 la Direzione Provinciale I di Rieti ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l'art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute; FA ISTANZA affinché la Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002. Allega comunicazione di regolarità. Roma, 17.01.13 Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale

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