Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9837 del 19/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 19/04/2017, (ud. 29/03/2017, dep.19/04/2017),  n. 9837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 157/2013 R.G. proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via M.

Prestinari 13, presso l’avv. Paola Ramadori, rappresentato e difeso

dall’avv. Domenico D’Arrigo giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 18, n. 101/18/11 del 18 aprile 2011,

depositata l’8 novembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2017

dal Consigliere Dott. Raffaele Botta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale conseguente alla decadenza del contribuente dall’agevolazione “prima casa”, per avere l’immobile caratteristiche “di lusso”, essendo di superficie superiore a 240 mq., impugnazione conclusasi negativamente per la contribuente nella fase di appello per la ritenuta eccedenza della superficie rispetto al limite di legge;

2. Ritenuto che l’amministrazione ha notificato controricorso per ribadire le proprie posizioni difensive;

3. Considerato che con i due motivi di ricorso, la contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’accertamento da parte del giudice di merito di una superficie dell’immobile superiore a 240 mq.

4. Considerato che le censure sono inammissibili e comunque infondate essendo le stesse dirette a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito che ha congruamente motivato le proprie conclusioni sul punto evidenziando come dalla relazione peritale e dalle planimetrie agli atti risultavano non computate superfici (lavanderia al piano terra e ripostiglio al primo piano) che invece avrebbero dovuto esservi comprese, determinando in tal modo il superamento del limite di legge;

5. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e che spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre SPAD.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA