Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9837 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. III, 14/04/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 14/04/2021), n.9837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35199/19 proposto da:

-) S.S., elettivamente domiciliato a Roma, via Alberico II

n. 4, difeso dall’avvocato Mario Antonio Angelelli; in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 12.4.2019

n. 264;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo l’assassinio dei propri genitori, delitto che egli imputava ai parenti della moglie, adirati con lui per avere osato sposare una donna di classe sociale superiore.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che la rigettò con ordinanza 16.10.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Caltanissetta con sentenza 12.4.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potesse essere concessa sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile, sia perchè il rigetto delle relative domande non era stato impugnato dall’appellante;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente aveva posto a fondamento della domanda di protezione umanitaria il timore di essere ucciso dai congiunti della propria moglie, ma l’inattendibilità soggettiva del richiedente rendeva indimostrata la suddetta condizione di vulnerabilità.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.S. con ricorso fondato su due motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 “per non aver la Corte d’appello di Roma (sic) valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha ritenuto (cfr. p. 3, quinto capoverso, della sentenza d’appello) che il ricorrente “non ha impugnato il capo di sentenza” con cui il tribunale ritenne il suo racconto “pieno di lacune e contraddizioni”.

Prosegue la Corte d’appello affermando che il ricorrente in grado di appello si è limitato a “svolgere una puntigliosa ricognizione dei fatti di violenza più eclatanti che, sulla base delle fonti internazionali, hanno interessato il (OMISSIS)”.

Ed in effetti l’esame dell’appello (allegato agli atti regolamentari) rivela che il ricorrente in quella sede non si dolse del giudizio di inattendibilità soggettiva formulato dal tribunale (sul quale si è dunque formato il giudicato interno), ma si è limitato a censurare il giudizio di insussistenza in (OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata. La censura prospettata col primo motivo di ricorso è dunque inammissibile in quanto preclusa.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria. Il motivo si diffonde per molte pagine (da pagina 7 compresa a pagina 14 compresa) e la sua illustrazione può essere riassunta come segue:

-) da pagina 7 a pagina 9 il ricorrente spiega perchè l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disposta dal D.L. n. 113 del 2018 non debba applicarsi retroattivamente nel caso di specie;

-) da pagina 9 a pagina 11 il ricorrente espone i principi astratti di diritto che presiedono al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-) quindi sostiene che la Corte d’appello non ha esaminato, violando in tal modo l’art. 115 c.p.c., i documenti dimostrativi del suo inserimento professionale in Italia;

-) infine, da pagina 12 a seguire il ricorrente si sofferma ad illustrare la situazione socioeconomica del (OMISSIS).

2.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari essenzialmente in base al rilievo dell’inattendibilità soggettiva del richiedente, circostanza che impediva di ritenere fondato il timore che questi potesse essere ucciso in caso di rimpatrio.

Questa affermazione tuttavia non è conforme a diritto.

Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la disciplina applicabile ratione temporis), può fondarsi tanto su circostanze soggettive (condizioni di salute, età, insuperati traumi psichici), quanto su circostanze oggettive dipendenti dal luogo di provenienza del richiedente.

Le circostanze oggettive che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare, consistono nel concreto rischio che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa subire gravi violazioni dei propri diritti fondamentali della persona (ad esempio vita, salute, libertà personale). Ed il rischio di violazione dei diritti umani impedisce il rimpatrio di qualunque persona: sincera o mendace, attendibile od inattendibile.

Da ciò consegue che la ritenuta inattendibilità del richiedente non esonera il giudicante dall’onere di accertare comunque – e farlo d’ufficio – se nel Paese e nella regione di sua provenienza sussistano sistematiche violazioni dei diritti fondamentali della persona, tali da esporre quella particolare persona al rischio di una grave violazione dei suddetti diritti.

Ha errato, pertanto, la Corte d’appello, nel ritenere che l’inattendibilità del richiedente fosse di per sè sufficiente e necessaria al rigetto della domanda di protezione umanitaria, senza indagare altresì il contesto sociale, politico ed economico del Paese di sua provenienza.

Pertanto la Corte d’appello, una volta esclusa la sussistenza di ragioni soggettive giustificatrici del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avrebbe potuto arrestare la propria indagine, ma avrebbe dovuto accertare d’ufficio, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate, se il contesto di provenienza del richiedente fosse o meno tale da esporlo ad una grave violazione dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, affinchè proceda al suddetto accertamento officioso, con limitato riferimento all’esame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo;

(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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